Pronuncia 7/1993
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Giuseppe BORZELLINO; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 61, terzo comma, lett. c), del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ("Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 4 ottobre 1986 n. 657"), e 2749, primo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1991 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Servizio Riscossione Tributi - Concessione Torino "a" gestita da CRT e il fallimento s.p.a. SEO, iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di costituzione del Servizio Riscossione Tributi - Concessione di Torino "a" gestita da CRT, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 1992 il Giudice relatore Renato Granata; Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, terzo comma, lett. c), del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 ("Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 4 ottobre 1986 n. 657"), nella parte in cui non prevede come accessorio del tributo, agli effetti dell'art. 2749, primo comma, codice civile, il compenso di riscossione coattiva ivi stabilito, sollevata in riferimento agli artt. 36, primo comma, e 97, primo comma, Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2749, primo comma, codice civile, nella parte in cui non assimila alle spese ordinarie di intervento nelle procedure esecutive, godenti del medesimo privilegio del credito azionato, il credito a compenso di riscossione spettante al concessionario del Servizio Riscossione Tributi ai sensi dell'art. 61, d.P.R. n. 43 del 1988, sollevata dalla stessa ordinanza, in riferimento agli artt. 36, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993. Il Presidente: BORZELLINO Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Renato Granata
Data deposito: Tue Jan 19 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: BORZELLINO
Massime
SENT. 7/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - PROPOSIZIONE DI QUESTIONI PLURIME, IN RAPPORTO DI CONSECUTIVITA' TRA DI LORO - ESAME DA PARTE DELLA CORTE - ASSENZA DI PRECLUSIONI - FATTISPECIE.
SENT. 7/93 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - PARAMETRI DI CUI SI ASSERISCE LESIONE - ERRORE DELLA RELATIVA DENUNZIA - RILEVANZA AI SOLI EFFETTI DELLA FONDATEZZA, MA NON DELL'AMMISSIBILITA', DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.
Norme citate
- codice civile-Art. 2749, comma 1
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 61, comma 3
Parametri costituzionali
SENT. 7/93 C. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DELLO STATO - RISCOSSIONE COATTIVA - COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO - DISCIPLINA - INTERPRETAZIONE IN SENSO CONTRARIO ALL'APPLICABILITA' DEI PRIVILEGI DI CUI BENEFICIA IL TRIBUTO, AI SENSI DELL'ART. 2752 COD.CIV. - IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 61, comma 3
SENT. 7/93 D. RETRIBUZIONE (DIRITTO ALLA) - GARANZIA DELL'EQUA RETRIBUZIONE - INVOCABILITA' DA PARTE DELL'IMPRENDITORE - ESCLUSIONE.
Parametri costituzionali
SENT. 7/93 E. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DELLO STATO - RISCOSSIONE COATTIVA - COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO - MANCATA ESTENSIONE AD ESSO, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 2749, COD. CIV., DEI PRIVILEGI DI CUI BENEFICIA IL TRIBUTO DELLO STATO, AI SENSI DELL'ART. 2752, COD.CIV. - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DELL'EQUA RETRIBUZIONE - NON INVOCABILITA' NEL CASO DI SPECIE, STANTE LA QUALITA' DI IMPRENDITORE DEL CONCESSIONARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 61, comma 3
Parametri costituzionali
SENT. 7/93 F. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DELLO STATO - RISCOSSIONE COATTIVA - COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO - MANCATA ESTENSIONE AD ESSO, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 2749, COD.CIV., DEI PRINCIPI DI CUI BENEFICIA IL TRIBUTO DELLO STATO, AI SENSI DELL'ART. 2752 COD.CIV. - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ESCLUSIONE - MANCATA PERCEZIONE DEL COMPENSO COME RISCHIO D'IMPRESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 61, comma 3