Pronuncia 7/1993

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Giuseppe BORZELLINO; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 61, terzo comma, lett. c), del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ("Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 4 ottobre 1986 n. 657"), e 2749, primo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1991 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Servizio Riscossione Tributi - Concessione Torino "a" gestita da CRT e il fallimento s.p.a. SEO, iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di costituzione del Servizio Riscossione Tributi - Concessione di Torino "a" gestita da CRT, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 3 novembre 1992 il Giudice relatore Renato Granata; Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, terzo comma, lett. c), del d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43 ("Istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 4 ottobre 1986 n. 657"), nella parte in cui non prevede come accessorio del tributo, agli effetti dell'art. 2749, primo comma, codice civile, il compenso di riscossione coattiva ivi stabilito, sollevata in riferimento agli artt. 36, primo comma, e 97, primo comma, Costituzione, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2749, primo comma, codice civile, nella parte in cui non assimila alle spese ordinarie di intervento nelle procedure esecutive, godenti del medesimo privilegio del credito azionato, il credito a compenso di riscossione spettante al concessionario del Servizio Riscossione Tributi ai sensi dell'art. 61, d.P.R. n. 43 del 1988, sollevata dalla stessa ordinanza, in riferimento agli artt. 36, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993. Il Presidente: BORZELLINO Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Renato Granata

Data deposito: Tue Jan 19 1993 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BORZELLINO

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 7/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - PROPOSIZIONE DI QUESTIONI PLURIME, IN RAPPORTO DI CONSECUTIVITA' TRA DI LORO - ESAME DA PARTE DELLA CORTE - ASSENZA DI PRECLUSIONI - FATTISPECIE.

La prospettazione di questioni di legittimita' costituzionale plurime, in rapporto di consecutivita' tra di loro, non ha mai precluso, per evidenti ragioni di economia processuale, il relativo esame della Corte e ha dato luogo, a seconda dell'accoglimento o del rigetto della prima impugnativa, a pronunzia ora di assorbimento ora di inammissibilita' della o delle questioni successive ovvero alla separata delibazione di esse. (Principio affermato riguardo alle questioni di legittimita' costituzionale sollevate - la seconda "in subordine" - nei confronti dell'art. 61, terzo comma, lett. c), d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, in relazione all'art. 2749, primo comma, cod. civ. per la mancata estensione al compenso di riscossione spettante al concessionario del servizio riscossione tributi, nel caso di riscossione coattiva, del privilegio riconosciuto per il tributo riscosso, nonche', rispettivamente, del privilegio riconosciuto per le spese ordinarie di intervento nelle procedure esecutive, su cui v. massime seguenti). - v., rispettivamente: S. nn. 107/1974, 31/1987, 469/1988; S. n. 208/1992; S. nn. 189/1981, 343/1983, 311/1988.

SENT. 7/93 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ORDINANZA DI RIMESSIONE - PARAMETRI DI CUI SI ASSERISCE LESIONE - ERRORE DELLA RELATIVA DENUNZIA - RILEVANZA AI SOLI EFFETTI DELLA FONDATEZZA, MA NON DELL'AMMISSIBILITA', DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.

L'eventuale errore nella denuncia di violazione di dati parametri costituzionali, da parte di norma di legge ordinaria, attiene direttamente alla fondatezza o meno del giudizio di legittimita' e non ha rilievo meramente pregiudiziale. (Rigetto della eccezione di inammissibilita' fondata sulla non conferenza dei parametri invocati dal giudice "a quo" - nella specie: artt. 36, primo comma, e 97, primo comma, Cost. - in relazione alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61, terzo comma, lett. c), d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 2749, primo comma, cod.civ.).

Norme citate

SENT. 7/93 C. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DELLO STATO - RISCOSSIONE COATTIVA - COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO - DISCIPLINA - INTERPRETAZIONE IN SENSO CONTRARIO ALL'APPLICABILITA' DEI PRIVILEGI DI CUI BENEFICIA IL TRIBUTO, AI SENSI DELL'ART. 2752 COD.CIV. - IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE.

Non e' irragionevole, data anche l'attuale inesistenza di un contrario diritto vivente, l'interpretazione dell'art. 61, terzo comma, lett. c), d.P.R. n. 43 del 1988, secondo la quale, non potendo il compenso spettante al concessionario relativamente all'esercizio del servizio di riscossione coattiva di tributi, per il fatto di essere scorporato dal tributo stesso e posto - ai fini della sua corresponsione - ad esclusivo carico del contribuente, considerarsi elemento accessorio del tributo riscosso - agli effetti dell'art. 2749, cod.civ. - non sono ad esso estensibili i privilegi di cui gode il credito principale, quale tributo dello Stato, a norma dell'art. 2752, cod. civ..

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 61, comma 3

SENT. 7/93 D. RETRIBUZIONE (DIRITTO ALLA) - GARANZIA DELL'EQUA RETRIBUZIONE - INVOCABILITA' DA PARTE DELL'IMPRENDITORE - ESCLUSIONE.

La garanzia dell'equa retribuzione sancita dall'art. 36, Cost. - ancorche' in taluni casi riferibile anche a lavoratori autonomi - non puo' essere comunque invocata dall'imprenditore. - Cfr. s. n. 75/1964.

Parametri costituzionali

SENT. 7/93 E. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DELLO STATO - RISCOSSIONE COATTIVA - COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO - MANCATA ESTENSIONE AD ESSO, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 2749, COD. CIV., DEI PRIVILEGI DI CUI BENEFICIA IL TRIBUTO DELLO STATO, AI SENSI DELL'ART. 2752, COD.CIV. - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DELL'EQUA RETRIBUZIONE - NON INVOCABILITA' NEL CASO DI SPECIE, STANTE LA QUALITA' DI IMPRENDITORE DEL CONCESSIONARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Il concessionario del servizio di riscossione dei tributi nel sistema del d.P.R. n. 43 del 1988 (v. art. 31 del decreto e art. 1, lett. e), relativa legge-delega 4 ottobre 1986 n. 657) e' innegabilmente un imprenditore e, come tale, non puo' invocare la garanzia dell'equa retribuzione, di cui all'art. 36 Cost. (v. massima D): nella specie, per lamentare che il compenso spettantegli per la riscossione coattiva di tributi non sia considerato credito accessorio del tributo statale riscosso e, conseguentemente, non sia assistito dai medesimi privilegi del credito principale, ex art. 2749 cod.civ.. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 36 Cost.- della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61, terzo comma, lett. c), d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, nella parte in cui non prevede come accessorio del tributo, agli effetti dell'art. 2749, primo comma, cod.civ., il compenso di riscossione coattiva ivi stabilito).

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 61, comma 3

Parametri costituzionali

SENT. 7/93 F. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DELLO STATO - RISCOSSIONE COATTIVA - COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO - MANCATA ESTENSIONE AD ESSO, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 2749, COD.CIV., DEI PRINCIPI DI CUI BENEFICIA IL TRIBUTO DELLO STATO, AI SENSI DELL'ART. 2752 COD.CIV. - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ESCLUSIONE - MANCATA PERCEZIONE DEL COMPENSO COME RISCHIO D'IMPRESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Per il concessionario del servizio di riscossione tributi, l'eventuale mancata percezione del compenso per riscossione coattiva, la cui corresponsione grava sul contribuente, costituisce un rischio di impresa, preventivato ed accettato come costo della concessione, e comunque valutato, e forfettariamente remunerato, dal legislatore in sede di determinazione dell'ammontare del compenso stesso (art. 61, terzo comma, d.P.R. n. 43 del 1988 di cui lett. c) e, con riferimento generico alla "remunerazione", seconda proposizione). Conseguentemente, non risulta lesivo del principio di buona amministrazione (se pur latamente riferibile anche ad ipotesi di gestione non diretta del servizio da parte della p.a. stessa) l'art. 61, terzo comma, d.P.R. n. 43 del 1988, a norma del quale (v. massima C) non e' consentito estendere a tale compenso, in applicazione dell'art. 2749 cod.civ., i privilegi di cui gode il credito principale, quale tributo dello Stato, ex art. 2752 cod.civ.. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 97 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 61, terzo comma, lett. c), d.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, nella parte in cui non prevede come accessorio del tributo, agli effetti dell'art. 2749, primo comma, cod. civ., il compenso di riscossione coattiva ivi stabilito). - sull'art. 97 Cost., in riferimento alla gestione indiretta del servizio di riscossione tributi da parte della p.a., v. S. n. 428/1989.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 61, comma 3

Parametri costituzionali

SENT. 7/93 G. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - SERVIZIO DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DELLO STATO - RISCOSSIONE COATTIVA - COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO - MANCATA ASSIMILAZIONE ALLE SPESE ORDINARIE DI INTERVENTO NELLE PROCEDURE ESECUTIVE - CONSEGUENZE - ESCLUSIONE DI GODIMENTO DELLO STESSO PRIVILEGIO DEL CREDITO AZIONATO - LAMENTATA LESIONE DELLA GARANZIA DELL'EQUA RETRIBUZIONE E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'art. 2749, primo comma, cod.civ., nella parte in cui non assimila alle spese ordinarie di intervento nelle procedure esecutive, godenti del medesimo privilegio del credito azionato, il credito a compenso di riscossione spettante al concessionario del Servizio Riscossione Tributi, ai sensi dell'art. 61, d.P.R. n. 43 del 1988, non contrasta con gli artt. 36, primo comma e 97, primo comma, Cost., in quanto - al di la' della ritenuta (dal giudice "a quo") concettuale irriducibilita' di tale compenso alle "spese" di esecuzione - l'esistenza dell'invocato privilegio non e' comunque per alcun verso implicata dai parametri costituzionali richiamati. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 36, primo comma e 97, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2749, primo comma, cod. civ.).