Articolo 1467 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 2/1976Depositata il 15/01/1976
L'art. 1467 cod. civ. e' applicabile esclusivamente nel campo dei diritti obbligatori e non certo in ordine all'esercizio di diritti reali, quale l'enfiteusi. Pertanto, non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, secondo comma, legge 22 luglio 1966, n. 607, sotto il profilo che il domino diretto non puo', a differenza di altri cittadini, far ricorso all'art. 1467 cit., con la conseguenza che l'abrogazione dell'art. 962 cod. civ. ed il ripristino dell'antico regime dell'enfiteusi darebbero luogo ad una situazione di disparita' lesiva del principio di uguaglianza, essendo del tutto razionale ed anzi rispondente a basilari principi giuridici che alla richiesta di risoluzione di un contratto per eccessiva onerosita' sopravvenuta siano legittimati i titolari di rapporti obbligatori e non invece i titolari di diritti reali inerenti direttamente sulla cosa.
Norme citate
- codice civile-Art. 1467
- codice civile-Art. 962
- legge-Art. 18, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 7/1962Depositata il 27/02/1962
Rispetto ai contratti agrari per i quali gli artt. 5, ultimo comma, del D.L.C.P.S. n. 277 del 1947 e 3, ultimo comma, della legge n. 1140 del 1948 hanno stabilito la riduzione del canone ed escluso il giudizio di perequazione, sussiste la possibilita' di avvalersi della norma generale sull'eccessiva onerosita' sopravvenuta di cui all'art. 1467 cod. civ., allorche' ne ricorrano le condizioni e sempreche' siano osservate le modalita' ivi previste; ma non puo' essere invocata come causa di eccessiva onerosita' sopravvenuta la svalutazione monetaria al solo scopo di ottenere non gia' la risoluzione del contratto, bensi' la modifica delle clausole relative alla prestazione del canone.
Norme citate
- decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato-Art. 5
- legge-Art. 3
- codice civile-Art. 1467
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.