Pronuncia 2/1976

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Dott. LUIGI OGGIONI, Presidente - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607 (norme in materia di enfiteusi), promosso con ordinanza emessa il 20 giugno 1973 dal tribunale di Napoli - sezione specializzata agraria - nel procedimento civile vertente tra il Convitto nazionale Vittorio Emanuele II di Napoli e Santini Sofia, iscritta al n. 362 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973. Visto l'atto di costituzione del Convitto nazionale Vittorio Emanuele II di Napoli; udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1975 il Giudice relatore Edoardo Volterra.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 18 della legge 22 luglio 1966, n. 607 (norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue) sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione dall'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976. F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Edoardo Volterra

Data deposito: Thu Jan 15 1976 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: OGGIONI

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Massime

SENT. 2/76 A. ENFITEUSI - LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607, ARTT. 1 E 18 - APPLICAZIONE AD ENFITEUSI COSTITUITE SUI FONDI RUSTICI ANTERIORMENTE AL 28 OTTOBRE 1941 - NATURA DEL RAPPORTO ENFITEUTICO - OBBLIGO DI MIGLIORAMENTO DEL FONDO - GRAVA IN MANIERA INDIFFERENZIATA SU TUTTI GLI UTILISTI - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Il rapporto enfiteutico non e' assimilabile, sia sotto il profilo giuridico che sotto quello economico-sociale, al rapporto derivante dal contratto di locazione-conduzione, perche' la costituzione di enfiteusi fa sorgere un diritto reale sull'immobile altrui che assorbe quasi interamente l'esercizio della proprieta' sulla cosa, attribuendo all'enfiteuta oltre il potere di disporre del proprio diritto, anche il godimento del fondo enfiteutico nonche' il diritto di acquistarne la proprieta' mediante l'affrancazione. Inoltre, e' elemento naturale dell'enfiteusi l'obbligo di migliorare il fondo, presidiato in caso di inosservanza dall'istituto della devoluzione di cui all'art. 972 cod. civ., rimasto in vigore anche a seguito della legge n. 607 del 1966. Tale obbligo di miglioramento, che grava in maniera indifferenziata su tutti gli utilisti, conferma la ragionevolezza di non distinguere tra le specifiche posizioni di costoro, disponendo l'abrogazione dell'art. 962 cod. civ.. Pertanto, non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 18 legge 22 luglio 1966, n. 607, nella loro applicazione ad enfiteusi costituite su fondi rustici anteriormente al 28 ottobre 1941, in quanto dettano uguale trattamento per l'utilista coltivatore diretto e per chi, non avendo tale qualifica, trae dal possesso del dominio utile soltanto la rendita. Cfr.: sent. n. 155 del 1972.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 2/76 B. ENFITEUSI - LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607, ART. 18, SECONDO COMMA - APPLICAZIONE AD ENFITEUSI COSTITUITE SUI FONDI RUSTICI ANTERIORMENTE AL 28 OTTOBRE 1941 - ABROGAZIONE DELL'ART. 962 COD. CIV. - MANCATA PREVISIONE DI STRUMENTI DI RIVALUTAZIONE DEL CANONE - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL LEGISLATORE - INSINDACABILITA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La mancata predisposizione, per le enfiteusi di antica data costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, di uno strumento di rivalutazione della misura del canone e la commisurazione della stessa ai parametri della rendita catastale, con l'effetto del ritorno alla tradizione, rispondono a valutazioni di discrezionalita' politica sottratte al sindacato della Corte. Risolutiva in proposito e' peraltro la considerazione che, per le enfiteusi in esame, principio indiscusso nel corso dei secoli era quello dell'immutabilita' del canone, in tale inalterabilita' ravvisandosi l'originalita' dell'istituto a vantaggio dell'utilista vincolato al miglioramento del fondo. Pertanto non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata in proposito, nei confronti dell'art. 18, secondo comma, legge 22 luglio 1966, n. 607, in riferimento all'art. 3 Cost.. Cfr.: sent. n. 37 del 1969.

Norme citate

  • legge-Art. 18, comma 2

Parametri costituzionali

SENT. 2/76 C. ENFITEUSI - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607, ARTT. 1 E 18 - AFFRANCAZIONE DI UN'ENFITEUSI COSTITUITA PRIMA DEL 28 OTTOBRE 1941 - NON CONFIGURA UN'ESPROPRIAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Poiche' al titolare del diritto reale di enfiteusi spetta sin dall'inizio il potere di acquistare con affrancazione la proprieta' dell'immobile mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone, non e' possibile prospettare l'affrancazione, in base alle leggi vigenti, di un'enfiteusi costituita prima del 28 ottobre 1941 sotto l'aspetto di un'espropriazione, la quale consiste non nell'esplicazione di un preesistente diritto soggettivo, ma nell'esercizio di un potere avente l'effetto di privare il proprietario del suo diritto ai fini di pubblico interesse. Di conseguenza, essendo arbitrario equiparare all'espropriazione l'esercizio della facolta' di riscatto mediante l'affrancazione, e considerare l'enfiteuta come il beneficiario di un ingiustificato trasferimento dell'altrui proprieta' fonte di indebito arricchimento di un soggetto privato ai danni di un altro, e non potendo il diritto di affranco essere diverso nelle modalita' e nell'esercizio a seconda che l'enfiteuta coltivi direttamente l'immobile oggetto del suo diritto o lo faccia lavorare da altri, non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 18 legge 22 luglio 1966, n. 907, nella loro applicazione ad enfiteusi costituite su fondi anteriormente al 28 ottobre 1941. Cfr.: sentt. nn. 37 del 1969 e 53 del 1974.

Norme citate

  • legge-Art. 18
  • legge-Art. 1

Parametri costituzionali

SENT. 2/76 D. ENFITEUSI - LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607, ART. 18, SECONDO COMMA - ABROGAZIONE DELL'ART. 962 COD. CIV. - DIVIETO DI REVISIONE DEL CANONE E MANCATA PREVISIONE DI UNO STRUMENTO DI ADEGUAMENTO - INAPPLICABILITA' DELL'ART. 1467 COD. CIV. - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 1467 cod. civ. e' applicabile esclusivamente nel campo dei diritti obbligatori e non certo in ordine all'esercizio di diritti reali, quale l'enfiteusi. Pertanto, non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, secondo comma, legge 22 luglio 1966, n. 607, sotto il profilo che il domino diretto non puo', a differenza di altri cittadini, far ricorso all'art. 1467 cit., con la conseguenza che l'abrogazione dell'art. 962 cod. civ. ed il ripristino dell'antico regime dell'enfiteusi darebbero luogo ad una situazione di disparita' lesiva del principio di uguaglianza, essendo del tutto razionale ed anzi rispondente a basilari principi giuridici che alla richiesta di risoluzione di un contratto per eccessiva onerosita' sopravvenuta siano legittimati i titolari di rapporti obbligatori e non invece i titolari di diritti reali inerenti direttamente sulla cosa.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 2/76 E. ENFITEUSI - LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 607, ARTT. 1 E 18 - LEGGE N. 1138 DEL 1970 - DIVERSITA' DI DISCIPLINA PER LE ENFITEUSI URBANE E PER QUELLE RUSTICHE - RAZIONALITA' - SITUAZIONI OBIETTIVAMENTE DIVERSE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Il legislatore, in considerazione delle speciali caratteristiche dei rapporti aventi ad oggetto immobili urbani o terreni a destinazione edificatoria, ha provveduto a dettare per essi una speciale disciplina, diversa da quella prevista per le enfiteusi rustiche ed i rapporti alle medesime assimilati. Pertanto, non violano il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. le differenti modalita' previste nelle leggi n. 607 del 1966 e n. 1138 del 1970 per le enfiteusi urbane e per quelle rustiche, trattandosi di norme regolatrici di situazioni oggettivamente diverse, e rispondenti a criteri razionali.

Norme citate

  • legge-Art. 1
  • legge-Art. 18
  • legge-Art.

Parametri costituzionali