Articolo 1648 - CODICE CIVILE
.
(Casi fortuiti ordinari).
Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell'affittuario, puo' disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l'affittuario ha assunte a suo carico, si verifica la perdita di almeno la meta' dei frutti del fondo.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.