Articolo 758 - CODICE CIVILE
.
(Garanzia tra coeredi).
I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione.
La garanzia non ha luogo, se e' stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.