Articolo 2329 - CODICE CIVILE
.
(Condizioni per la costituzione).
Per procedere alla costituzione della societa' e' necessario:
1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 2342 ((, 2343 e 2343-ter)) relative ai conferimenti;
3) che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della societa', in relazione al suo particolare oggetto.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.