Articolo 2915 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 111/1995Depositata il 06/04/1995
Non puo' ritenersi ondivaga la motivazione dell'ordinanza di rimessione che - pur accennando ad altre possibili interpretazioni riscontrate in dottrina e in giurisprudenza - individui senza perplessita' la norma da applicare in quella risultante dall'interpretazione della Cassazione e della prevalente dottrina e in relazione ad essa sollevi la questione di legittimita' costituzionale. (Ammissibilita' - sotto il detto profilo - della questione di costituzionalita' in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. del combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 cod. civ., "nella parte in cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti sui beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale , l'opponibilita' ai terzi sia determinata dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari anziche' dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio"). red.: L.I. rev.: S.P.
Norme citate
- codice civile-Art. 2647
- codice civile-Art. 162, comma 4
- codice civile-Art. 2915
Pronuncia 111/1995Depositata il 06/04/1995
Per aversi questione di costituzionalita' e non di mera interpretazione, e' sufficiente che il giudice 'a quo' riconduca alla disposizione contestata una interpretazione non implausibile della quale ritenga di dover fare applicazione e sulla quale egli nutra dubbi non arbitrari o pretestuosi di conformita' a determinate norme costituzionali, e non per chiedere alla Corte soltanto di avallare altre ipotesi interpretative. (Ammissibilita' - sotto il detto profilo - della questione di costituzionalita' - in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. - dell'art. 2647 e 2915 cod. civ., "nella parte in cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti sui beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale, l'opponibilita' ai terzi sia determinata dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari anziche' dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio".) - v. S. nn. 58/1995, 463/94, 103/1993, 436/1992 , 274/1991 ed altre. red.: L.I. rev.: S.P.
Norme citate
- codice civile-Art. 2647
- codice civile-Art. 162, comma 4
- codice civile-Art. 2915
Parametri costituzionali
Pronuncia 111/1995Depositata il 06/04/1995
Il rispetto della discrezionalita' delle scelte legislative e il diffuso auspicio, in dottrina, di una riforma legislativa che renda piu' semplice e sicuro il sistema di pubblicita' in materia di regime patrimoniale della famiglia non possono esonerare la Corte dal valutare se il sistema attualmente vigente presenti aspetti di incostituzionalita' e se l'intervento manipolativo invocato dal giudice 'a quo' sia l'unico costituzionalmente accettabile. (Ammissibilita' - sotto il detto profilo - della questione di costituzionalita` - in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. - del combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 cod. civ., "nella parte in cui non prevedono che, per i fondi patrimoniali costituiti sui beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale, l'opponibilita' ai terzi sia determinata dalla trascrizione dell'atto sui registri immobiliari, anziche' dalla annotazione a margine dell'atto di matrimonio"). red.: L.I. rev.: S.P.
Norme citate
- codice civile-Art. 2915
- codice civile-Art. 162, comma 4
- codice civile-Art. 2647
Pronuncia 111/1995Depositata il 06/04/1995
Secondo l'orientamento interpretativo della Cassazione, la costituzione del fondo patrimoniale su beni immobili a mezzo di convenzione matrimoniale e' opponibile ai terzi creditori a condizione che sia stata annotata a margine dell'atto di matrimonio (art. 162, ultimo comma, cod. civ.), non valendo a tal fine - dopo la riforma del diritto di famiglia -la trascrizione sui registri immobiliari ('ex' artt. 2647 e 2915 cod. civ.), che deve considerarsi una semplice pubblicita'- notizia. Tale soluzione interpretativa - mentre esclude che il sistema pubblicitario del fondo patrimoniale sia lesivo della certezza del diritto e, percio', affetto da irragionevolezza - comporta un onere di doppia ricerca (sui ricorsi di stato civile, oltreche' su quelli immobiliari) che non puo' dirsi eccessivamente gravoso, onde non risultano violati gli artt. 3 e 29 Cost. (quest'ultimo non utilmente invocato, in quanto posto essenzialmente a tutela degli aspetti etico-sociali della famiglia). Conseguentemente deve anche escludersi che l'unica soluzione conforme a costituzione sia quella - invocata dal giudice 'a quo' - di far dipendere dalla trascrizione, anziche' dall'annotazione, l'opponibilita' del vincolo patrimoniale ai terzi creditori. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' del combinato disposto degli artt. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 cod. civ., in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost.). - sull'onere di doppia ricerca connesso al sistema di pubblicita' del regime patrimoniale della famiglia, v. S. n. 311/1988. red.: L.I. rev.: S.P.
Norme citate
- codice civile-Art. 2915
- codice civile-Art. 162, comma 4
- codice civile-Art. 2647
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.