Articolo 1505 - CODICE CIVILE
.
(Diritti costituiti dal compratore sulla cosa).
Il venditore che ha esercitato il diritto di riscatto riprende la cosa esente dai pesi e dalle ipoteche da cui sia stata gravata; ma e' tenuto a mantenere le locazioni fatte senza frode, purche' abbiano data certa e siano state convenute per un tempo non superiore ai tre anni.
Caricamento annuncio...
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.