Articolo 2399 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 401/1989Depositata il 13/07/1989
La previsione della decadenza dall'ufficio in caso di cancellazione o sospensione dal ruolo o dall'albo, per i sindaci scelti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o in un albo professionale determinato dalla legge, risponde all'esigenza - non irragionevolmente privilegiata dal legislatore - di piena e permanente funzionalita' del collegio dei sindaci, cui spettano compiti di vigilanza continua sulla gestione della societa' e funzioni ispettive esercitabili anche individualmente; ne', rispetto alla cennata esigenza, e' configurabile una diversita' di situazioni fra sospensione sanzionatoria e sospensione cautelare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2399, secondo comma, del cod. civ.).
Norme citate
- codice civile-Art. 2399, comma 2
Parametri costituzionali
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