Pronuncia 401/1989

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2399 del codice civile, promosso con l'ordinanza emessa il 10 ottobre 1988 dal T.A.R. del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Rocco Trane e Claudio Emeri contro il Presidente del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n. 150 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visti gli atti di costituzione di Rocco Trane e di Claudio Emeri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri; Uditi l'avv. Claudio Emeri e l'Avvocato dello Stato Claudio Linda per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2399, secondo comma, del codice civile, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal T.A.R. del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Mauro Ferri

Data deposito: Thu Jul 13 1989 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 401/89. SOCIETA' - COLLEGIO SINDACALE - SINDACI SCELTI NEL RUOLO DEI REVISORI DEI CONTI O IN ALBI PROFESSIONALI - SOSPENSIONE CAUTELARE E SOSPENSIONE SANZIONATORIA DAL RUOLO O DALL'ALBO - PREVISIONE, IN ENTRAMBI I CASI, DELLA DECADENZA DALL'UFFICIO DI SINDACO REVISORE - DENUNCIA DI TRATTAMENTO IDENTICO DI SITUAZIONI OGGETTIVAMENTE DIVERSE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La previsione della decadenza dall'ufficio in caso di cancellazione o sospensione dal ruolo o dall'albo, per i sindaci scelti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o in un albo professionale determinato dalla legge, risponde all'esigenza - non irragionevolmente privilegiata dal legislatore - di piena e permanente funzionalita' del collegio dei sindaci, cui spettano compiti di vigilanza continua sulla gestione della societa' e funzioni ispettive esercitabili anche individualmente; ne', rispetto alla cennata esigenza, e' configurabile una diversita' di situazioni fra sospensione sanzionatoria e sospensione cautelare. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2399, secondo comma, del cod. civ.).

Parametri costituzionali