Articolo 272 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 26/1969Depositata il 05/03/1969
L'art. 271 del codice civile, che assegna un termine di due anni per la proposizione dell'azione di dichiarazione giudiziale della paternita', non e' in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, che vieta le discriminazioni per ragioni di sesso, poiche' la discriminazione che risulta dal confronto con l'art. 272 del codice civile, il quale sancisce l'imprescrittibilita' dell'azione di dichiarazione giudiziale della maternita' trova una giustificazione nella differenza che la diversita' del sesso induce in merito alla ricerca del padre o della madre naturale stante la minore entita' numerica dei casi che possono rendere quella della madre incompleta ed incerta.
Norme citate
- codice civile-Art. 272
- codice civile-Art. 271
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.