Pronuncia 26/1969
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 271 del Codice civile e dell'art. 123, terzo comma (ora primo), delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice civile, promossi con due ordinanze emesse il 18 novembre 1966 dalla Corte d'appello di Bologna nei procedimenti civili vertenti tra Pelloni Ferdinando e Zivieri Umberto e tra Marsigli Raffaele e Cantelli Leonarda, iscritte ai nn. 62 e 63 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1967. Visti gli atti di costituzione di Zivieri Umberto, Cantelli Leonarda e Marsigli Raffaele; udita nell'udienza pubblica del 15 gennaio 1969 la relazione del Giudice Costantino Mortati; uditi gli avvocati Massimo Severo Giannini, per la Cantelli, ed Enrico Allorio, per il Marsigli.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 271 del Codice civile e 123, terzo comma, delle disposizioni transitorie al Codice civile, sollevato dalle ordinanze della Corte di appello di Bologna in riferimento agli artt. 30 e 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1969. ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.
Relatore: Costantino Mortati
Data deposito: Wed Mar 05 1969 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: SANDULLI
Massime
SENT. 26/69 A. CORTE COSTITUZIONALE - QUESTIONI GIA' DECISE CON SENTENZA DI INFONDATEZZA - LIMITI DEL RIESAME.
SENT. 26/69 B. FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - TERMINE DI DECADENZA - DOVERE DEI GENITORI DI ISTRUIRE ED EDUCARE I FIGLI - INCONFERENZA.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 26/69 C. FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - TERMINE DI DECADENZA - LIMITI ALLA RICERCA DELLA PATERNITA' - LEGITTIMITA' DELL'IMPOSIZIONE DEL TERMINE.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 26/69 D. FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - TERMINE DI DECADENZA - ADEGUATEZZA.
Norme citate
SENT. 26/69 E. FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - TERMINE DI DECADENZA - DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI DI SESSO - RAGIONEVOLEZZA.
Norme citate
Parametri costituzionali
SENT. 26/69 F. FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - TERMINE DI DECADENZA - APPLICABILITA' ALLE AZIONI EX ART. 189, CODICE CIVILE DEL 1865 - PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - COMPATIBILITA'.
Norme citate
- codice civile-Art. 271
- codice civile (disposizioni di attuazione del)-Art. 123, comma 3
- codice civile anteriore (25 luglio 1865)-Art. 189
Parametri costituzionali
SENT. 26/69 G. FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - TERMINE DI DECADENZA - NATI PRIMA DEL PRIMO LUGLIO 1939 - DECORRENZA DEL TERMINE.
Norme citate
- codice civile-Art. 271
- codice civile (disposizioni di attuazione del)-Art. 123, comma 3
- codice civile anteriore (25 luglio 1865)-Art. 189