Pronuncia 26/1969

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 271 del Codice civile e dell'art. 123, terzo comma (ora primo), delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice civile, promossi con due ordinanze emesse il 18 novembre 1966 dalla Corte d'appello di Bologna nei procedimenti civili vertenti tra Pelloni Ferdinando e Zivieri Umberto e tra Marsigli Raffaele e Cantelli Leonarda, iscritte ai nn. 62 e 63 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1967. Visti gli atti di costituzione di Zivieri Umberto, Cantelli Leonarda e Marsigli Raffaele; udita nell'udienza pubblica del 15 gennaio 1969 la relazione del Giudice Costantino Mortati; uditi gli avvocati Massimo Severo Giannini, per la Cantelli, ed Enrico Allorio, per il Marsigli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 271 del Codice civile e 123, terzo comma, delle disposizioni transitorie al Codice civile, sollevato dalle ordinanze della Corte di appello di Bologna in riferimento agli artt. 30 e 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1969. ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.

Relatore: Costantino Mortati

Data deposito: Wed Mar 05 1969 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SANDULLI

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Massime

SENT. 26/69 A. CORTE COSTITUZIONALE - QUESTIONI GIA' DECISE CON SENTENZA DI INFONDATEZZA - LIMITI DEL RIESAME.

La Corte costituzionale riesamina le questioni di legittimita' gia' decise con sentenza d'infondatezza quando esse siano riproposte sulla base di motivi nuovi o anche sulla base degli stessi motivi ma questi siano sorretti da argomentazioni piu' ampie e piu' specifiche di quelle proposte nelle precedenti vertenze. Cfr.: 7/1958, 73/1958, 45/1960.

SENT. 26/69 B. FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - TERMINE DI DECADENZA - DOVERE DEI GENITORI DI ISTRUIRE ED EDUCARE I FIGLI - INCONFERENZA.

L'art. 271 del codice civile, che assegna un termine di due anni per la proposizione dell'azione di dichiarazione giudiziale della paternita', non e' in contrasto con l'art. 30, primo comma, della Costituzione, che stabilisce il dovere dei genitori di istruire ed educare la prole, poiche' questa norma, quale che sia la sua piu' esatta interpretazione, non riguarda lo stesso oggetto della prima.

Parametri costituzionali

SENT. 26/69 C. FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - TERMINE DI DECADENZA - LIMITI ALLA RICERCA DELLA PATERNITA' - LEGITTIMITA' DELL'IMPOSIZIONE DEL TERMINE.

L'art. 271 del codice civile, che assegna un termine di due anni per la proposizione dell'azione di dichiarazione giudiziale della paternita', non e' in contrasto con l'art. 30, terzo comma, della Costituzione, che consente di limitare la tutela dei figli naturali in considerazione delle esigenze della famiglia legittima, poiche', se e' vero che la funzione fondamentale dei limiti previsti dal successivo quarto comma e' quella di evitare pregiudizi alla famiglia legittima, non si puo' negare tuttavia ogni peso ad altre esigenze, come quelle connesse alla persona del genitore stesso ed alla certezza dei rapporti; pertanto non puo' ritenersi illegittima, ancorche' non necessaria, l'imposizione di un termine di decadenza all'azione di dichiarazione giudiziale della paternita'. Cfr.: 58/1967.

SENT. 26/69 D. FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - TERMINE DI DECADENZA - ADEGUATEZZA.

Il termine previsto dall'art. 271 del codice civile per l'esercizio dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternita' non e' inadeguato rispetto alle effettive esigenze di tempo imposte dalla natura dell'azione in discorso. Cfr.: 58/67.

SENT. 26/69 E. FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - TERMINE DI DECADENZA - DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI DI SESSO - RAGIONEVOLEZZA.

L'art. 271 del codice civile, che assegna un termine di due anni per la proposizione dell'azione di dichiarazione giudiziale della paternita', non e' in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, che vieta le discriminazioni per ragioni di sesso, poiche' la discriminazione che risulta dal confronto con l'art. 272 del codice civile, il quale sancisce l'imprescrittibilita' dell'azione di dichiarazione giudiziale della maternita' trova una giustificazione nella differenza che la diversita' del sesso induce in merito alla ricerca del padre o della madre naturale stante la minore entita' numerica dei casi che possono rendere quella della madre incompleta ed incerta.

Parametri costituzionali

SENT. 26/69 F. FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - TERMINE DI DECADENZA - APPLICABILITA' ALLE AZIONI EX ART. 189, CODICE CIVILE DEL 1865 - PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - COMPATIBILITA'.

L'art. 123, terzo comma, delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, che assoggetta al termine di decadenza, previsto dall'art. 271 del codice per le azioni di dichiarazione giudiziale della paternita', anche le azioni esercitate in base all'art. 189 del codice civile del 1865, non e' in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, poiche' il diverso trattamento che di fatto vengono a ricevere i nati prima o dopo il primo luglio 1939, a seconda che abbiano o meno proposto l'azione entro il termine, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 1963, non dipende dalla parte dell'art. 123 residuata dopo tale sentenza, ma dai principi regolatori dell'efficacia delle sentenze della Corte costituzionale rispetto ai rapporti anteriori alla loro emanazione. Cfr.: 7/1963, 58/1967.

Norme citate

  • codice civile-Art. 271
  • codice civile (disposizioni di attuazione del)-Art. 123, comma 3
  • codice civile anteriore (25 luglio 1865)-Art. 189

Parametri costituzionali

SENT. 26/69 G. FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - TERMINE DI DECADENZA - NATI PRIMA DEL PRIMO LUGLIO 1939 - DECORRENZA DEL TERMINE.

Anche per i nati anteriormente al primo luglio 1939, la cui condizione era regolata dai primi due commi dell'art. 123, disp. attuaz. e trans. cod. civ., il termine di decadenza previsto dall'art. 271 del codice decorre dal giorno stabilito da tale disposizione e non da quello della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 1963; la contraria opinione va respinta non gia', come potrebbe sembrare, pel fatto che conduca a negare l'efficacia retroattiva della medesima (perche' anzi importa l'attribuzione di un piu' intenso effetto retroattivo, qual e' quello che renderebbe inoperante la decadenza verificatasi), ma per la considerazione che, se fosse accolta nell'assolutezza con cui e' formulata, travolgerebbe ogni specie di effetti dei rapporti gia' esauriti, pregiudicando il bene, non rinunciabile, della certezza che con il loro mantenimento in vita si vuole salvaguardare.

Norme citate

  • codice civile-Art. 271
  • codice civile (disposizioni di attuazione del)-Art. 123, comma 3
  • codice civile anteriore (25 luglio 1865)-Art. 189

SENT. 26/69 H. CORTE COSTITUZIONALE - SENTENZE DI ANNULLAMENTO - EFFETTI RETROATTIVI - DETERMINAZIONE - COMPETENZA DEL GIUDICE DI MERITO - ECCEZIONI.

Il problema di stabilire se le sentenze di annullamento della Corte costituzionale operino retroattivamente deve essere affidato per la sua soluzione ai giudici di merito. Una competenza della Corte al riguardo potrebbe sorgere solo ove siano invocabili principi, consacrati nel testo costituzionale o in esso impliciti, dai quali si argomenti l'esigenza di derogare al criterio generalissimo enunciato della intangibilita' degli effetti derivati da rapporti esauriti, mentre nella specie tale esigenza non puo' desumersi dal puro e semplice richiamo dell'art. 3 Cost. Cfr.: 58/1967.

Parametri costituzionali