Articolo 1521 - CODICE CIVILE
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(Vendita a prova).
La vendita a prova si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualita' pattuite o sia idonea all'uso a cui e' destinata.
La prova si deve eseguire nel termine e secondo le modalita' stabiliti dal contratto o dagli usi.
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