Articolo 2119 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 269/2002Depositata il 24/06/2002
Ancorché l'art. 34, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 non contempli espressamente l'ipotesi di dimissioni per giusta causa, una lettura di tale disposizione che voglia dirsi conforme a Costituzione, induce a ritenere che la sua formulazione non possa escludere la corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione nelle ipotesi in cui le dimissioni del lavoratore non siano riconducibili alla sua libera scelta, in quanto indotte da comportamenti altrui idonei a integrare la condizione della improseguibilità del rapporto - come detta l'art. 2119 cod. civ. -, con conseguente stato di disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 38 della Costituzione. Intesa la disposizione predetta della legge n. 448, in questi sensi, non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata nei suoi confronti, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sulla premessa, che essa, nell'escludere il titolo all'indennità di disoccupazione in caso di dimissioni, non distingua tra dimissioni per giusta causa ed altre forme di recesso del prestatore.
Norme citate
- codice civile-Art. 2119
- legge-Art. 34, comma 5
Parametri costituzionali
Pronuncia 204/1982Depositata il 30/11/1982
Una volta posto il principio fondamentale per il quale chi e` perseguito per una infrazione deve essere posto in grado di conoscere l'infrazione stessa e la sanzione e una volta introdotta l'osservanza del contraddittorio tra datore di lavoro e lavoratore quale indefettibile regola di formazione delle misure disciplinari, l'escluderne il licenziamento disciplinare sol perche` la sua normativa non richiama l'art. 7 suona offesa dell'art. 3 Cost., pur a prescindere dalla maggiore gravita` del licenziamento rispetto alle altre misure disciplinari. Ne` ad attingere opposto avviso vale richiamare la tradizione legislativa o collettiva caratterizzata dalla posizione di distinti principi per il licenziamento e le altre misure disciplinari perche` siffatta tradizione, se puo` essere di qualche peso sul piano dell'interpretazione, non e` idonea a fare della l. n. 604 del 1966 (e dell'art. 18 comma primo l. n. 300 del 1970), una norma di grado superiore, che valga a porre in forse l'applicazione del canone di coerenza. Debbono pertanto dichiararsi costituzionalmente illegittimi i commi primo, secondo e terzo dell'art. 7 (sanzioni disciplinari) l. 20 maggio 1970 n. 300, interpretati nel senso che siano inapplicabili ai licenziamenti disciplinari, per i quali detti commi non siano espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro. - cfr. S. n. 69/1982
Norme citate
- legge-Art. 7, comma 3
- legge-Art.
- legge-Art. 7, comma 2
- legge-Art. 7, comma 1
- codice civile-Art. 2119
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.