Pronuncia 204/1982
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 18, comma primo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) promossi con le ordinanze emesse dal Pretore di Parma il 23 ottobre e il 22 novembre 1976, dal Pretore di Treviso il 18 dicembre e il 27 novembre 1976, dal Pretore di Parma il 1 dicembre 1976 e dal Pretore di Treviso l'11 agosto 1977, rispettivamente iscritte ai nn. 739 e 758 del registro ordinanze 1976 ed ai nn. 38, 39, 57 e 468 del registro ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 31, 44, 66, 80, 87 e 334 del 1977. Visti gli atti di costituzione di Bombardieri Gianni, della s.n.c. Dal Negro Teodomiro e di Faraoni Franca; udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1982 il Giudice relatore Virgilio Andrioli; udito l'avv. Luciano Ventura, per Bombardieri Gianni e per Faraoni Franca.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 738 e 758 R.O. 1976, 38, 39, 57 e 168 R.O. 1977, 1) dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi primo, secondo e terzo dell'art. 7 (sanzioni disciplinari) l. 20 maggio 1970, n. 300 (norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), interpretati nel senso che siano inapplicabili ai licenziamenti disciplinari, per i quali detti commi non siano espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro; 2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 comma primo l. 20 maggio 1970, n. 300, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con ordinanza 1 dicembre 1976 del Tribunale di Parma; 3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma quinto dell'art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., con ordinanze 22 novembre 1976 del Pretore di Parma, 18 dicembre 1976 del Pretore di Treviso e 1 dicembre 1976 del Tribunale di Parma; 4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma settimo dell'art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con ordinanze 27 novembre 1976 e 11 agosto 1977 del Pretore di Treviso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Relatore: Virgilio Andrioli
Data deposito: Tue Nov 30 1982 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: ELIA
Massime
SENT. 204/82 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - MANCATA ESTENSIONE DELLE GARANZIE PREVISTE PER L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Norme citate
- legge-Art. 7, comma 3
- legge-Art.
- legge-Art. 7, comma 2
- legge-Art. 7, comma 1
- codice civile-Art. 2119
Parametri costituzionali
SENT. 204/82 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - MANCATA ESTENSIONE DEL TERMINE DILATORIO PREVISTO PER L'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- legge-Art. 7, comma 5
Parametri costituzionali
SENT. 204/82 C. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - MANCATA ESTENSIONE DELLA INEFFICACIA E SOSPENSIONE PREVISTE PER LE SANZIONI DISCIPLINARI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- legge-Art. 7, comma 7
Parametri costituzionali
SENT. 204/82 D. LAVORO (RAPPORTO DI) - LICENZIAMENTO DISCIPLINARE - MANCATA ESTENSIONE DELLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Norme citate
- legge-Art. 18, comma 1