Pronuncia 269/2002

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - Legge finanziaria 1999), promosso con ordinanza emessa il 31 luglio 2001 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento civile Ragusa Carmela contro INPS, iscritta al n. 864 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, 1ª serie speciale, dell'anno 2001. Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 9 aprile 2002 il giudice relatore Fernanda Contri; Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo - legge finanziaria 1999), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Ravenna, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002. Il Presidente: Ruperto Il redattore: Contri Il cancelliere:Di Paola Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002. Il direttore della cancelleria:Di Paola

Relatore: Fernanda Contri

Data deposito: Mon Jun 24 2002 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: RUPERTO

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Massime

Previdenza e assistenza sociale - Disoccupazione involontaria - Assicurazione - Esclusione dell’indennità di disoccupazione ordinaria in caso di dimissioni - Ritenuta mancanza di una distinzione tra dimissioni per giusta causa ed altre riconducibili a una libera scelta del prestatore - Prospettata disparità di trattamento - Possibilità di un’interpretazione adeguatrice della disposizione censurata - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

Ancorché l'art. 34, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 non contempli espressamente l'ipotesi di dimissioni per giusta causa, una lettura di tale disposizione che voglia dirsi conforme a Costituzione, induce a ritenere che la sua formulazione non possa escludere la corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione nelle ipotesi in cui le dimissioni del lavoratore non siano riconducibili alla sua libera scelta, in quanto indotte da comportamenti altrui idonei a integrare la condizione della improseguibilità del rapporto - come detta l'art. 2119 cod. civ. -, con conseguente stato di disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 38 della Costituzione. Intesa la disposizione predetta della legge n. 448, in questi sensi, non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata nei suoi confronti, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sulla premessa, che essa, nell'escludere il titolo all'indennità di disoccupazione in caso di dimissioni, non distingua tra dimissioni per giusta causa ed altre forme di recesso del prestatore.

Norme citate