Articolo 279 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 43/1976Depositata il 19/02/1976
Le questioni di costituzionalita' degli artt. 252, 278, 281 e 284 cod. civ., sul riconoscimento dei figli adulterini, sul divieto di indagini sulla paternita' e maternita', sugli alimenti e sulla legittimazione dei figli non riconoscibili, devono essere rimesse al giudice a quo, per il riesame della rilevanza dopo le modificazioni recate ai detti articoli dagli artt. 104, 120, 121, 123 e 125 legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.
Norme citate
- codice civile-Art. 284
- regio decreto-Art.
- codice civile (disposizioni di attuazione del)-Art. 34
- codice civile-Art. 278
- codice civile-Art. 281
- codice civile-Art. 340
- codice civile-Art. 252
- codice civile-Art. 279
Pronuncia 121/1974Depositata il 08/05/1974
Dall'intima complementarieta' e coerenza che si riscontra nella normativa dell'art. 30 Cost. - espressa nei suoi commi maggiormente significativi - si desume che il costituente ha voluto attribuire il diritto al mantenimento, alla educazione e alla istruzione ai figli naturali che (non riconosciuti o non legittimati) possono, secondo la legislazione vigente, giuridicamente ed a tutti i consentiti fini provare la paternita' o la maternita'. Pertanto l'art. 279 cod. civ. e' illegittimo nella parte in cui al figlio adulterino, nelle tre ipotesi dello stesso articolo, non riconosce, in aggiunta al diritto agli alimenti, quello al mantenimento, alla istruzione ed educazione. Al tempo stesso, tuttavia, proprio per l'esigenza di armonico coordinamento tra loro dei vari commi dell'art. 30 della Costituzione, in concreto non puo' non rilevare la tutela degli interessi facenti capo ai membri della famiglia legittima e costituzionalmente tutelati, tra i quali quello inerente al rispetto della personalita' (art. 30, comma terzo, e art. 2 della Costituzione). Cfr.: sent. n. 118 del 1973.
Norme citate
- codice civile-Art. 279
Parametri costituzionali
Pronuncia 118/1974Depositata il 08/05/1974
Non e' fondata, in relazione all'art. 30 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 279 del codice civile nella parte in cui, in rapporto all'art. 278 dello stesso codice, esclude che possano svolgersi, al fine di ottenere gli alimenti, indagini sulla paternita' al di fuori dei casi espressamente indicati dalla norma. Dal combinato disposto dei commi primo e quarto dell'articolo 30 della Costituzione non discende immediatamente e direttamente la possibilita' giuridica per il figlio adulterino per il quale non ricorra una delle ipotesi previste dai numeri da 1 a 3 dell'art. 279, di provare la paternita', sia pure all'effetto di ottenere dal preteso padre il mantenimento o almeno gli alimenti. Nonostante il tenore letterale del primo comma dell'art. 30 della Costituzione, non sembra che il dovere diritto dei genitori di mantenere istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio sia posto in maniera illimitata e indiscriminata. Il relativo diritto non e' attribuito ai figli "nati fuori del matrimonio" solo in quanto concepiti da dati genitori e nei confronti degli stessi, e cioe' come effetto giuridico ricollegato alla pura e semplice verificazione dell'indicata fattispecie e subordinatamente alla nascita del figlio. Dal Costituente si e' voluto, invece, attribuire quel diritto ai figli naturali che possono, secondo la legislazione vigente, giudizialmente ed a tutti i consentiti fini provare la paternita' o la maternita'. In tal modo, si e' innovato nei confronti del sistema in quanto si e' data la possibilita' giuridica ai figli, nei casi e per l'ipotesi di cui all'art. 279, di ottenere il mantenimento nei confronti dei genitori, ma non si e' andati oltre. Il primo comma dell'art. 30 della Costituzione non ricollega direttamente ed immediatamente al fatto della nascita l'attribuzione del diritto al mantenimento dei figli naturali: cio' per altro risulta comprovato coordinando il detto primo comma con quanto disposto dal successivo quarto comma dello stesso articolo.
Norme citate
- codice civile-Art. 279
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.