Pronuncia 118/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 278 e 279 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1971 dal tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra Catalano Elvira e Bartolone Loris, iscritta al n. 228 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del 14 luglio 1971. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione di Bartolone Loris; udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1974 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 del codice civile sollevata in riferimento all'art. 30 della Costituzione dal tribunale di Messina, con l'ordinanza indicata in epigrafe; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 279 del codice civile in riferimento all'art. 30 della Costituzione, sollevata con la stessa ordinanza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Vincenzo Trimarchi

Data deposito: Wed May 08 1974 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 118/74. FILIAZIONE - FILIAZIONE ILLEGITTIMA - CASI IN CUI NON E' AMMESSA L'INDAGINE SULLA PATERNITA' - COD. CIV., ART. 279 - FIGLIO ADULTERINO CHE NON SI TROVI IN UNA DELLE IPOTESI IVI PREVISTE - DIVIETO DI CHIEDERE GLI ALIMENTI - NON VIOLA L'ART. 30 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COD. CIV., ART. 278).

Non e' fondata, in relazione all'art. 30 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 279 del codice civile nella parte in cui, in rapporto all'art. 278 dello stesso codice, esclude che possano svolgersi, al fine di ottenere gli alimenti, indagini sulla paternita' al di fuori dei casi espressamente indicati dalla norma. Dal combinato disposto dei commi primo e quarto dell'articolo 30 della Costituzione non discende immediatamente e direttamente la possibilita' giuridica per il figlio adulterino per il quale non ricorra una delle ipotesi previste dai numeri da 1 a 3 dell'art. 279, di provare la paternita', sia pure all'effetto di ottenere dal preteso padre il mantenimento o almeno gli alimenti. Nonostante il tenore letterale del primo comma dell'art. 30 della Costituzione, non sembra che il dovere diritto dei genitori di mantenere istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio sia posto in maniera illimitata e indiscriminata. Il relativo diritto non e' attribuito ai figli "nati fuori del matrimonio" solo in quanto concepiti da dati genitori e nei confronti degli stessi, e cioe' come effetto giuridico ricollegato alla pura e semplice verificazione dell'indicata fattispecie e subordinatamente alla nascita del figlio. Dal Costituente si e' voluto, invece, attribuire quel diritto ai figli naturali che possono, secondo la legislazione vigente, giudizialmente ed a tutti i consentiti fini provare la paternita' o la maternita'. In tal modo, si e' innovato nei confronti del sistema in quanto si e' data la possibilita' giuridica ai figli, nei casi e per l'ipotesi di cui all'art. 279, di ottenere il mantenimento nei confronti dei genitori, ma non si e' andati oltre. Il primo comma dell'art. 30 della Costituzione non ricollega direttamente ed immediatamente al fatto della nascita l'attribuzione del diritto al mantenimento dei figli naturali: cio' per altro risulta comprovato coordinando il detto primo comma con quanto disposto dal successivo quarto comma dello stesso articolo.