Pronuncia 121/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 260 e 279 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1972 dal giudice tutelare presso la pretura di Asti nel procedimento di nomina di tutore per il minore Deremi Maurizio, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 7 febbraio 1973. Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 279 del codice civile nella parte in cui, nei casi previsti dall'art. 278 e in ogni altro caso in cui non possa più proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, non riconosce al figlio naturale, nelle tre ipotesi indicate nello stesso articolo e in aggiunta al diritto agli alimenti, quello al mantenimento, alla educazione e all'istruzione; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 260 del codice civile sollevata, in riferimento all'art. 30, primo comma, della Costituzione, con ordinanza 7 ottobre 1972 del giudice tutelare presso la pretura di Asti. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Giulio Gionfrida

Data deposito: Wed May 08 1974 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 121/74 A. FILIAZIONE - FILIAZIONE ILLEGITTIMA - DICHIARAZIONE GIUDIZIARIA DI PATERNITA' - CASI IN CUI NON PUO' PIU' PROPORSI L'AZIONE - COD. CIV., ART. 279 - NON RICONOSCE AL FIGLIO ADULTERINO, IN AGGIUNTA AL DIRITTO AGLI ALIMENTI, ANCHE QUELLO AL MANTENIMENTO, ALLA EDUCAZIONE E ALL'ISTRUZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 30, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. FAMIGLIA - FAMIGLIA LEGITTIMA - INTERESSI FACENTI CAPO AI MEMBRI DELLA FAMIGLIA LEGITTIMA - VI RIENTRA QUELLO AL RISPETTO DELLA PERSONALITA'. (Costituzione, artt. 2 e 30).

Dall'intima complementarieta' e coerenza che si riscontra nella normativa dell'art. 30 Cost. - espressa nei suoi commi maggiormente significativi - si desume che il costituente ha voluto attribuire il diritto al mantenimento, alla educazione e alla istruzione ai figli naturali che (non riconosciuti o non legittimati) possono, secondo la legislazione vigente, giuridicamente ed a tutti i consentiti fini provare la paternita' o la maternita'. Pertanto l'art. 279 cod. civ. e' illegittimo nella parte in cui al figlio adulterino, nelle tre ipotesi dello stesso articolo, non riconosce, in aggiunta al diritto agli alimenti, quello al mantenimento, alla istruzione ed educazione. Al tempo stesso, tuttavia, proprio per l'esigenza di armonico coordinamento tra loro dei vari commi dell'art. 30 della Costituzione, in concreto non puo' non rilevare la tutela degli interessi facenti capo ai membri della famiglia legittima e costituzionalmente tutelati, tra i quali quello inerente al rispetto della personalita' (art. 30, comma terzo, e art. 2 della Costituzione). Cfr.: sent. n. 118 del 1973.

SENT. 121/74 B. FILIAZIONE - FILIAZIONE ILLEGITTIMA - COD. CIV., ART. 260 - GENITORE TENUTO AL MANTENIMENTO, ALL'EDUCAZIONE E ALLA ISTRUZIONE DEL FIGLIO ADULTERINO - NON GLI E' RICONOSCIUTO L'ESERCIZIO DELLA PATRIA POTESTA' - NON E' VIOLATO L'ART. 30, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata - in riferimento all'art. 30 Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 260 del codice civile, nella parte in cui tale norma attribuisce l'esercizio della patria potesta' "soltanto al genitore che ha riconosciuto il figlio minore". Invero, per quanto attiene al genitore del figlio adulterino, l'affermata estensione nei suoi confronti dell'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, non puo' anche implicare attribuzione della patria potesta': la quale, rispetto all'obbligo anzidetto, e' logicamente autonoma, onde ne' da esso e' necessariamente presupposta ne' con esso necessariamente coincide.

Parametri costituzionali