Articolo 343 - CODICE CIVILE
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(Apertura della tutela).
Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la patria potesta', si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove e' la sede principale degli affari e interessi del minore.((223))
Se il tutore e' domiciliato o trasferisce il domicilio in altro circondario, la tutela puo' essere ivi trasferita con decreto del tribunale.(111)(112a)
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