Articolo 2778 - CODICE CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 457/2006Depositata il 28/12/2006
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2751- bis , n. 1), 2767 e 2778, n. 11, del codice civile, e 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 32, 36, comma primo, e 41, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui «non pongono in primo grado il privilegio del credito da risarcimento del danno del lavoratore, quando abbia subito un infortunio sul lavoro e lo ammettono al privilegio generale sui mobili in concorso con crediti di lavoro retributivi, contributivi e risarcitori non da infortunio». Invero la questione posta - a prescindere dalla inammissibilità del petitum , con il quale si invoca una pronuncia che, modificando l'ordine legale dei privilegi, invaderebbe l'area riservata alle scelte economico-politiche del legislatore - è estranea all'oggetto del giudizio a quo , promosso dall'appellante esclusivamente per la riforma del capo della sentenza che aveva rigettato la pretesa di azionare il credito direttamente nei confronti dell'assicuratore. - In relazione al carattere politico-economico dei criteri che presiedono il riconoscimento della natura privilegiata dei crediti del lavoratore, vedi sentenze citate n. 113/2004 e n. 326/1983.
Norme citate
Pronuncia 17/2000Depositata il 21/01/2000
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2751, n. 4, e 2778, n. 17, cod. civ., nella parte in cui non riconoscerebbero il privilegio generale sui mobili del debitore anche al credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato. Infatti - posto che uno speciale rilievo va riconosciuto alla causa del credito, che rappresenta la "ratio" giustificativa e, al tempo stesso, il criterio di interpretazione del privilegio, valendo a determinarne l'ambito oggettivo e soggettivo; che, pertanto, se si prescinde da considerazioni puramente nominalistiche per guardare al suo profilo funzionale, risulta chiaro come il credito di alimenti di cui all'art. 2751 n. 4 cod. civ. sia diretto a soddisfare, in conformita' al significato comune dell'espressione, le necessita' di vita dell'alimentando, anche se in misura quantitativamente diversa, a seconda delle circostanze e dei soggetti che vengano di volta in volta in considerazione; e che e' indubbio che la funzione sopra specificata e' propria, nella sua ampiezza, anche del credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato - le disposizioni impugnate debbono essere interpretate, conformemente all'art. 3 Cost. (ottemperando al fondamentale canone ermeneutico, che, nel concorso tra piu' possibili interpretazioni, impone di preferire quella conforme a Costituzione), nel senso dell'estensione del privilegio anche al credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato. - S. n. 84/1992.
Parametri costituzionali
Pronuncia 1/2000Depositata il 07/01/2000
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento all'art. 3 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2751-'bis' n. 3 e 2777 comma 2, lett. b), cod. civ., sollevata sul presupposto interpretativo che dette norme attribuiscano natura privilegiata ai crediti per provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia e alle indennita' dovute per la cessazione del rapporto medesimo, indipendentemente dalla qualita' rivestita dal soggetto creditore e, quindi, anche ai crediti, di tal natura, vantati da societa' di capitali, svolgente attivita' di agenzia). Infatti - posto che l'art. 2751-'bis' e' stato introdotto nel codice civile dall'art. 2 l. 29 luglio 1975, n. 426 allo scopo, reso palese dai lavori preparatori, di attribuire ai crediti dei lavoratori autonomi una tutela di grado pari a quella gia' riconosciuta dalla legge 30 aprile 1969, n. 153 ai crediti dei lavoratori subordinati, assegnando loro il primo posto nell'ordine di prelazione di cui all'art. 2778 cod. civ.; che, pertanto, la 'ratio' dell'intero articolo 2751-'bis' cod. civ. e' quella di riconoscere una collocazione privilegiata a determinati crediti, in quanto derivanti dalla prestazione di attivita' lavorativa svolta in forma subordinata o autonoma e, percio', destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore; e che l'assimilazione, quanto ai privilegi, delle societa' di capitale comporterebbe una ingiustificata equiparazione di situazioni diverse in contrasto con il principio di eguaglianza - alla stregua del canone ermeneutico rappresentato dalla 'ratio legis' e di quello, secondo cui tra piu' significati possibili occorre preferire quello conforme a Costituzione, le disposizioni denunciate devono essere diversamente interpretate nel senso della loro non riferibilita' ai crediti delle societa' di capitale, per la diversita' causale di tali crediti rispetto a quelli che il legislatore ha inteso tutelare, restando con cio' appunto escluso il denunciato profilo di violazione dell'art. 3 Costituzione.
Norme citate
- codice civile-Art. 2778
- legge-Art. 2
- codice civile-Art. 2751 BIS, N. 3
- legge-Art.
- codice civile-Art. 2777, comma 2
Parametri costituzionali
Pronuncia 25/1984Depositata il 15/02/1984
L'art. 2758, secondo comma, cod. civ., nel testo modificato dall'art. 5 l. 29 luglio 1975 n. 426 - il quale stabilisce il privilegio speciale dei crediti di rivalsa verso il cessionario ed il committente previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto sui beni formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio - attribuisce certamente una tutela solo apparente ai cedenti o ai prestatori di beni consumabili o di energie, i quali, entrati sul patrimonio del debitore non possono poi essere assoggettati ad esecuzione forzata, ma il fatto che il credito di rivalsa per l'iva a favore del professionista prestatore di sole energie possa in tal modo non essere realizzato, a differenza degli altri crediti assistiti dai privilegi degli artt. 2751 bis n. 2, 2778 n. 7 cod. civ., non lede il principio di capacita' contributiva poiche', pur non essendo il professionista destinario economico del servizio gravato da imposta, egli solo e' considerato soggetto passivo dall'art. 17 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, istitutivo dell'imposta stessa.
Parametri costituzionali
Pronuncia 100/1976Depositata il 28/04/1976
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 205 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette) nella parte in cui non prevede l'esclusione della facolta' di surroga dell'esattore qualora il creditore procedente vanti un credito per contributi previdenziali che, ai sensi dell'art. 66 legge 30 aprile 1969, n. 153, e' collocato al primo posto nell'ordine di prelazione di cui all'art. 2778 c.c. e precede il credito per tributi. (La questione, sollevata dall'I.N.P.S. nel corso di procedimento esecutivo mobiliare, e' stata ritenuta rilevante e non manifestamente infondata dal Pretore di Sarzana, con ordinanza 24 aprile 1973, in riferimento all'art. 3 della Costituzione).
Norme citate
- codice civile-Art. 2778
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 205
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Pronuncia 100/1976Depositata il 28/04/1976
La legge 29 luglio 1975, n. 426 - entrata in vigore nel corso di questo giudizio e applicabile anche ai crediti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore e se il privilegio e' stato fatto valere anteriormente - ha modificato l'ordine dei privilegi stabilito dal codice, affermando, nella nuova formula, la stessa salvezza concernente i privilegi indicati nell'art. 2777 codice medesimo. Non e' stata, quindi alterata la posizione - "potiore" rispetto a quella dei crediti per contributi dovuti ad enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria (ora collocati al n. 1 dell'art. 2778 c.c.) - dei crediti dichiarati da leggi speciali genericamente preferiti ad ogni altro credito nei limiti stabiliti dal citato art. 2777 c.c., come gia' ebbe ad affermare la Corte di cassazione con riguardo all'art. 66 legge 30 aprile 1969, n. 153, ora abrogato dall'art. 16 legge 29 luglio 1975, n. 426. Alla stregua di tale disciplina - anteriore ed attuale - va considerato che il diritto di surroga dell'esattore previsto dall'art. 205 d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), in quanto volto alla sollecita riscossione dei tributi e non collegato al grado del privilegio, non incide affatto sull'ordine dei privilegi che deve essere accertato dal giudice, a termini di legge, nei casi concreti. Neppure nei casi in cui il credito privilegiato per tributi sia di grado posteriore a quello previsto nel n. 1 dell'art. 2778 c.c. e' ammessa una indagine preliminare circa la prevedibile possibilita' di soddisfacimento, in concreto, del credito tributario.
Norme citate
- legge-Art. 16
- legge-Art. 66
- codice civile-Art. 2777
- codice civile-Art. 2778
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 205
- legge-Art.
Parametri costituzionali
Pronuncia 26/1973Depositata il 01/03/1973
E' costituzionalmente legittimo, in riferimento all'art. 189, primo comma, n. 5 e ultimo comma del codice penale, in quanto richiamato dagli artt. 2768 e 2778, n. 8, del codice civile, nel rendere privilegiato il credito relativo a somme dovute a titolo di risarcimento del danno dipendente da reato quando vi sia stata esecuzione del sequestro conservativo penale. Il sequestro conservativo civile e il sequestro conservativo penale, pur presentando elementi comuni, differiscono tra loro per aspetti distintivi particolari, tali da rendere giustificabile una disciplina giuridica differenziata negli effetti. Un aspetto distintivo particolare del sequestro conservativo penale e' dato dalla circostanza che il credito ad esso relativo discende dal fatto reato e che la presa di cognizione della sussistenza di tale credito trova la sua consacrazione in un rapporto processuale di natura pubblicistica che si impernia nell'esercizio dell'azione penale da parte del p.m. La differente disciplina giuridica delle due forme di sequestro operata dal legislatore, rientra nell'ambito della sua discrezionalita', ne' le finalita' perseguite possono essere ritenute in contrasto col principio di eguaglianza statuito dall'art. 3 della Costituzione, trattandosi di finalita' apprezzabili e ragionevoli. Divergenze e difficolta' pratiche riscontrabili nella norma in sede applicativa non hanno rilevanza, ai fini del giudizio di legittimita', a meno che tali divergenze non siano riferibili ad aspetti della norma stessa incompatibili con l'ordinamento costituzionale. Non contrasta con il principio di eguaglianza il privilegio che accompagna il sequestro conservativo penale in sede di procedura fallimentare, sempreche' il credito preceda la dichiarazione di fallimento, in quanto questa coglie e fissa le legittime ragioni creditorie nello stato in cui si trovano al momento della sentenza che lo dichiara.
Norme citate
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.