Pronuncia 25/1984
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 2758 e 2772 del codice civile, così come modificati dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 426 (Modificazioni al codice civile e alla legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di privilegi); combinato disposto degli artt. 2751 bis, n. 2, 2758 e 2778, n. 7, del codice civile, promossi con le ordinanze 14 maggio 1980, 28 febbraio 1980, 16 ottobre 1980, 1 aprile 1981, 12 novembre 1981, 7 gennaio 1982 e 20 maggio 1982, rispettivamente dal Giudice delegato del Tribunale di Reggio Emilia, dai Tribunali di Milano (n. 4), di Reggio Emilia (n. 2), di Udine, iscritte ai nn. 521 e 732 del registro ordinanze 1980, ai nn. 72, 385 e 386, del registro ordinanze 1981, ai nn. 35, 325 e 672 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nn. 270, 338 dell'anno 1980, nn. 105, 276 dell'anno 1981, nn. 129, 297 dell'anno 1982 e n. 60 dell'anno 1983. Visti gli atti di costituzione della s.p.a. SIPRA e dell'ENEL nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri: udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1983 il Giudice relatore Dott. Arnaldo Maccarone; uditi gli avvocati Carmine Punti per la s.p.a. SIPRA, Michele Giorgianni per l'ENEL e l'avvocato dello Stato Emilio Sernicola per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i procedimenti: a) Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2758 e 2772 codice civile, così come modificati dall'art. 5 della legge 29 luglio 1975 n. 426, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione con le ordinanze del Tribunale di Milano del 16 ottobre 1980 e del Tribunale di Udine del 12 novembre 1981, e del solo art. 2758 gia citato, sollevate sempre in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze del giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Reggio Emilia del 14 maggio 1980, del Tribunale di Milano del 28 febbraio 1980 e del 7 gennaio e 20 maggio 1982 e del Tribunale di Reggio Emilia 1 aprile 1981. b) Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei combinato disposto degli artt. 2751 bis n. 2, 2758 e 2778 n. 7 codice civile, sollevate in riferimento all'art. 53 Cost. con la ricordata ordinanza del giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Reggio Emilia e del solo art. 2758 del codice civile, sollevata sempre in riferimento all'art. 53 Cost. con la stessa ordinanza del giudice delegato nonché con le ordinanze del Tribunale di Reggio Emilia già menzionate e del Tribunale di Milano del 7 gennaio 1982. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
Relatore: Arnaldo Maccarone
Data deposito: Wed Feb 15 1984 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: ELIA
Massime
SENT. 25/84 A. TRIBUTI (IN GENERE) - IVA - RIVALSA DEL CEDENTE DI BENI MOBILI CONSUMABILI O DEL PRESTATORE DI ENERGIE VERSO IL CESSIONARIO - INUTILITA' DEL PRIVILEGIO SPECIALE STABILITO DALL'ART. 2758 CPV COD. CIV. - QUESTIONE INAMMISSIBILE.
Norme citate
- codice civile-Art. 2758, comma 2
- legge-Art. 5
Parametri costituzionali
SENT. 25/84 B. TRIBUTI (IN GENERE) - RIVALSA DEL CEDENTE DI BENI CONSUMABILI O DEL PRESTATORE DI ENERGIE VERSO IL CESSIONARIO - INUTILITA' DEL PRIVILEGIO SPECIALE STABILITO DALL'ART. 2758 CPV COD. CIV. - LESIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ESCLUSIONE.
Norme citate
- codice civile-Art. 2758, comma 2
- legge-Art. 5