Pronuncia 1/2000

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2751-bis, numero 3, e 2777, lettera b), del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 3 agosto 1998 dal Tribunale di Vicenza nel procedimento civile vertente tra Belluzzo s.r.l. e H.B. s.r.l., in liquidazione e in concordato preventivo, iscritta al n. 872 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1998. Udito nella camera di consiglio del 13 ottobre 1999 il giudice relatore Annibale Marini.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2751-bis, numero 3, e 2777, secondo comma, lettera b), del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 1999. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Marini Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 7 gennaio 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Annibale Marini

Data deposito: Fri Jan 07 2000 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: VASSALLI

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Massime

Privilegio - Privilegio generale sui mobili - Crediti per provvigioni e indennità - Provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia - Ritenuta natura privilegiata dei crediti, oltreche' delle persone fisiche, anche delle societa' di capitali che svolgono attività di agenzia - Denunciata irragionevolezza della previsione, con disparita' di trattamento rispetto agli imprenditori privi di analoga garanzia - Possibilità di una diversa lettura, conforme a costituzione, della norma denunciata - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione.

Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, con riferimento all'art. 3 Cost. la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2751-'bis' n. 3 e 2777 comma 2, lett. b), cod. civ., sollevata sul presupposto interpretativo che dette norme attribuiscano natura privilegiata ai crediti per provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia e alle indennita' dovute per la cessazione del rapporto medesimo, indipendentemente dalla qualita' rivestita dal soggetto creditore e, quindi, anche ai crediti, di tal natura, vantati da societa' di capitali, svolgente attivita' di agenzia). Infatti - posto che l'art. 2751-'bis' e' stato introdotto nel codice civile dall'art. 2 l. 29 luglio 1975, n. 426 allo scopo, reso palese dai lavori preparatori, di attribuire ai crediti dei lavoratori autonomi una tutela di grado pari a quella gia' riconosciuta dalla legge 30 aprile 1969, n. 153 ai crediti dei lavoratori subordinati, assegnando loro il primo posto nell'ordine di prelazione di cui all'art. 2778 cod. civ.; che, pertanto, la 'ratio' dell'intero articolo 2751-'bis' cod. civ. e' quella di riconoscere una collocazione privilegiata a determinati crediti, in quanto derivanti dalla prestazione di attivita' lavorativa svolta in forma subordinata o autonoma e, percio', destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del lavoratore; e che l'assimilazione, quanto ai privilegi, delle societa' di capitale comporterebbe una ingiustificata equiparazione di situazioni diverse in contrasto con il principio di eguaglianza - alla stregua del canone ermeneutico rappresentato dalla 'ratio legis' e di quello, secondo cui tra piu' significati possibili occorre preferire quello conforme a Costituzione, le disposizioni denunciate devono essere diversamente interpretate nel senso della loro non riferibilita' ai crediti delle societa' di capitale, per la diversita' causale di tali crediti rispetto a quelli che il legislatore ha inteso tutelare, restando con cio' appunto escluso il denunciato profilo di violazione dell'art. 3 Costituzione.

Parametri costituzionali