Pronuncia 100/1976
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 205 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1973 dal pretore di Sarzana nel procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale e Gianfranchi Anna Maria ed altro, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973. Visto l'atto di costituzione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 1976 il Giudice relatore Michele Rossano; udito l'avv. Sergio Traverso, per l'INPS.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 205 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (testo unico delle leggi sulle imposte dirette), sollevata dal pretore di Sarzana, con ordinanza 24 aprile 1973, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Michele Rossano
Data deposito: Wed Apr 28 1976 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: ROSSI
Massime
SENT. 100/76 A. IMPOSTE E TASSE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 205 - FACOLTA' DI SURROGA DELL'ESATTORE - NON INCIDE SULL'ORDINE DEI PRIVILEGI CHE DEVE ESSERE ACCERTATO DAL GIUDICE NEI CASI CONCRETI - STATO DELLA DISCIPLINA, ANTERIORE E SOPRAVVENUTA - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- codice civile-Art. 2778
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 205
- legge-Art.
Parametri costituzionali
SENT. 100/76 B. IMPOSTE E TASSE - LEGGE 29 LUGLIO 1975, N. 426 - ORDINE DEI CREDITI.
Norme citate
- legge-Art. 16
- legge-Art. 66
- codice civile-Art. 2777
- codice civile-Art. 2778
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 205
- legge-Art.
Parametri costituzionali
SENT. 100/76 C. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - OMOGENEITA' DI SITUAZIONI DA REGOLARE IN MODO UNITARIO E COERENTE - APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO - ESCLUSIONE QUANDO SI TRATTI DI SITUAZIONI CHE, PUR DERIVANTI DA BASI COMUNI, DIFFERISCANO PER ASPETTI DISTINTIVI PARTICOLARI.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 205