Pronuncia 193/1995
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, secondo e terzo comma, e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), dell'art. 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), e degli artt. 2239, 2240 e 2110, secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1994 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Nahiry Saaidia e Zatini Lidia iscritta al n. 582 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di costituzione di Nahiry Saaidia; Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Udito l'avv. Giorgio Bellotti per Nahiry Saaidia.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, secondo e terzo comma, e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nonché dell'art. 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Firenze con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2239 e 2240 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 37 della Costituzione, dal nominato Pretore con la medesima ordinanza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 26 maggio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Luigi Mengoni
Data deposito: Fri May 26 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: BALDASSARRE
Massime
SENT. 193/95 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO - LAMENTATA INAPPLICABILITA' DELLE GARANZIE PROCEDURALI PREVISTE, IN CASO DI LICENZIAMENTO, DALLE LEGGI N. 300 DEL 1970 E N. 108 DEL 1990 - DENUNCIATA CONSEGUENTE VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE, NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE, IN PUNTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Norme citate
- legge-Art. 7, comma 2
- legge-Art. 4
- legge-Art. 35
- legge-Art. 7, comma 3