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Pronuncia 341/1990

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 273 e 274 del codice civile in relazione all'art. 316 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1989 dal Tribunale per i minorenni di Ancona nel procedimento per dichiarazione di paternità naturale instaurato da Michelangeli Laura nell'interesse del figlio minore Michelangeli Flavio, iscritta al n. 165 del registro ordinanza 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 274, primo comma, cod. civ. nella parte in cui, se si tratta di minore infrasedicenne, non prevede che l'azione promossa dal genitore esercente la potestà sia ammessa solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del figlio; Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 273, primo comma, cod. civ., sollevata dal Tribunale per i minorenni di Ancona, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Luigi Mengoni

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: SAJA

Massime

SENT. 341/90 A. FILIAZIONE - AZIONE DI RECLAMO DELLA PATERNITA' O MATERNITA NATURALE PROMOSSA PER CONTO DEL MINORE DAL GENITORE ESERCENTE LA POTESTA' SUL FIGLIO - MINORE INFRASEDICENNE - MANCATA PREVISIONE DELL'AMMISSIBILITA' DELL'AZIONE SOLO QUANDO RITENUTA DAL GIUDICE RISPONDENTE ALL'INTERESSE DEL FIGLIO - DIVERSITA' DI DISCIPLINA NELL'IPOTESI DI OPPOSIZIONE DA PARTE DEL GENITORE CHE HA GIA' RICONOSCIUTO IL FIGLIO AL RICONOSCIMENTO TARDIVO DELL'ALTRO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARI TRATTAMENTO DI CASI SIMILI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Non e' piu' giustificabile - alla stregua del principio di pari trattamento di casi simili - una volta trasferita (art. 38 disp. att. cod. civ., modificato dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184) al tribunale per i minorenni la competenza a giudicare dell'azione di reclamo della paternita' o maternita' naturale proposta nell'interesse dei minori di eta', la preclusione a questo giudice, specializzato per la tutela dei minori, della possibilita' di esplicare anche in questa ipotesi la sua funzione isituzionale valutando, ove sia in causa un minore infrasedicenne, se l'azione intentata dal genitore che per primo lo ha riconosciuto, al fine di imporre all'altro una paternita' o una maternita' che quegli rifiuta di riconoscere, sia effettivamente rispondente all'interesse del figlio, quando analogo controllo e' invece previsto nell'ipotesi in certo senso inversa di conflitto di cui al comma quarto dell'art. 250 cod. civ., allorche' cioe' il genitore che ha gia' riconosciuto il figlio si opponga al riconoscimento dell'altro giudicandolo non conveniente all'interesse del minore. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (nonche' con il principio di razionalita', essendo incoerente col rilievo sistematico centrale che nell'ordinamento dei rapporti di filiazione, fondato sull'art. 30 Cost., assume l'esigenza di protezione dell'interesse dei minori) - l'art. 274, comma primo, stesso codice, nella parte in cui, ove si tratti di minore infrasedicenne, non prevede che la detta azione di reclamo promossa dal genitore esercente la potesta' sia ammessa solo ove ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del minore.

Parametri costituzionali

SENT. 341/90 B. FILIAZIONE - AZIONE DI RECLAMO DELLA PATERNITA' O MATERNITA' NATURALE PER CONTO DI MINORE INFRASEDICENNE - NECESSITA' DELL'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE SOLO OVE L'AZIONE SIA PROMOSSA DAL TUTORE (E NON ANCHE QUANDO AD INTENTARLA SIA IL GENITORE) - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

In base alla regola generale dell'art. 374, n. 5, cod. civ. - secondo cui il tutore non puo' promuovere giudizi senza l'autorizzazione del giudice, tranne quelli espressamente indicati, mentre il genitore e' in generale legittimato ad agire senza bisogno di detto atto, ad eccezione di giudizi relativi a negozi per il cui compimento e' richiesta l'autorizzazione dall'art. 320, terzo comma - si giustifica che il tutore soltanto, e non pure il genitore, debba chiedere al giudice di essere autorizzato ad esercitare l'azione di dichiarazione della paternita' o maternita' naturale, non potendo nei confronti del genitore la valutazione dell'interesse del minore da parte del giudice essere prospettata nella forma di un atto (autorizzatorio) integrativo della legittimazione ad agire. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 273, primo comma, cod.civ.).

Parametri costituzionali