About

Pronuncia 70/1965

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 274 e 275 del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1964 dal Tribunale di Milano sulla domanda per dichiarazione di paternità naturale proposta da Occhi Ultimina, iscritta al n. 192 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 26 del 30 gennaio 1965. Udita nella camera di consiglio del 4 giugno 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 274 del Codice civile per la parte in cui dispone che la decisione abbia luogo con decreto non motivato e non soggetto a reclamo, nonché per la parte in cui esclude la necessità che la decisione abbia luogo in contraddittorio e con assistenza dei difensori, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione; dichiara, sempre in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 274 del Codice civile, per la parte in cui dispone la segretezza dell'inchiesta anche nei confronti delle parti. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1965. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Relatore: Giuseppe Chiarelli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

Massime

SENT. 70/65 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - MANCATA COSTITUZIONE DELLE PARTI - DECISIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO.

Nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale, se nessuna delle parti si costituisce la causa va decisa in camera di consiglio.

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 26

SENT. 70/65 B. FILIAZIONE - RICERCA DELLA PATERNITA' - GARANZIA COSTITUZIONALE - SUOI LIMITI.

In base al terzo e quarto comma dell'art. 30 della Costituzione la ricerca della paternita' e' una forma fondamentale di tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio, ma la legge ordinaria, nel disciplinare la materia, deve porre limiti relativamente alla compatibilita' con i diritti della famiglia legittima e alla esigenza di salvaguardare i fondamentali diritti della persona, anch'essi costituzionalmente garantiti, dai pericoli di una persecuzione in giudizio temeraria e vessatoria.

SENT. 70/65 C. FILIAZIONE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' NATURALE - AMMISSIBILITA' DELL'AZIONE - PARZIALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 274 COD. CIV.

L'art. 274 Cod. civ., che prevede un giudizio di delibazione della domanda intesa a ottonere la dichiarazione giudiziale di paternita', rientra tra i limiti dell'ultimo comma dell'art. 30 cost. ma, mentre non contrasta ne' con tale norma costituzionale ne' con il primo comma dell'art. 24 Cost., poiche' la decisione in camera di consiglio non fa stato sulla fondatezza dell'azione e non esclude che questa possa essere riproposta, tuttavia il relativo procedimento e' vincolato al rispetto del diritto della difesa delle parti, garantito dal secondo comma dello stesso art. 24 Cost. e l'art. 274 Cod. civ. contrasta con esso sia per l'incompleta garanzia del contraddittorio, sia per la esclusione della assistenza del difensore, sia per la segretezza della inchiesta sommaria, sia per la impugnabilita' del decreto del Tribunale. Di conseguenza, in riferimento al secondo comma dell'art. 24 Cost., l'art. 274 del C.C. e' illegittimo costituzionalmente per la parte del secondo comma in cui esclude la necessita' che la decisione abbia luogo in contraddittorio e con assistenza dei difensori; per la parte del terzo comma in cui dispone la segretezza della inchiesta nei confronti delle parti.