Pronuncia 223/1982

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2596 cod. civ. (Limiti contrattuali della concorrenza) promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1976 dal Tribunale di Milano, nel procedimento civile vertente tra la Soc.p.a. "UNIMER" e la Soc.r.l. "LE NUTRITA", iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 del 4 agosto 1976. Visti l'atto di costituzione della Soc. "UNIMER" e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1982 il Giudice relatore Francesco Saja; udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2596 cod. civile sollevata dal tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 41 e 43 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Francesco Saja

Data deposito: Thu Dec 16 1982 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ELIA

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Massime

SENT. 223/82. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - CONCORRENZA - LIMITI CONTRATTUALI - VALIDITA' ED EFFICACIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'art. 2596 cod. civ., sulle condizioni di validita` dei limiti contrattuali alla concorrenza, non contrasta con l'art. 41 Cost., in quanto, se e` vero che l'intento principale dei compilatori del codice - desumibile dai lavori preparatori - fu quello di "evitare un'eccessiva compressione della liberta` individuale nel perseguimento di un'attivita` economica", tale intento non esclude che la norma si risolva anche nella protezione dell'interesse collettivo, impedendo eccessive restrizioni alla liberta` di iniziativa economica e tutelando, cosi`, nella misura (sia pure modesta) espressa dalla norma stessa, il mercato nelle sue oggettive strutture. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 41 Cost., nonche` - con richiamo non pertinente - all'art. 43 Cost., e relativa all'art. 2596 cod. civ., in quanto limiterebbe l'iniziativa economica privata non per fini sociali).