Pronuncia 116/1972

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - AVV. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2947, terzo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1970 dal pretore di Voghera nel procedimento civile vertente tra Algeri Giuseppe e Bisio Gisella, iscritta al n. 243 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970. Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1972 il Giudice relatore Michele Fragali.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2947, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui fa decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza di proscioglimento, proposta dal pretore di Voghera con ordinanza emessa il 25 maggio 1970. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Michele Fragali

Data deposito: Tue Jun 27 1972 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

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Massime

SENT. 116/72 A. PRESCRIZIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA REATO - COD. CIV., ART. 2947, TERZO COMMA - TERMINE - DECORRENZA DALLA DATA IN CUI DIVIENE IRREVOCABILE LA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 2947, terzo comma, del codice civile non ha menomato il diritto di difesa della parte danneggiata. E' vero che a quest'ultima non va data notizia della sentenza predetta: ma e' vero, altresi', che la norma impugnata implicitamente impone alla parte lesa un onere di diligenza, dandole carico di seguire il corso del procedimento penale che si inizia riguardo al fatto lesivo. Al procedimento essa potrebbe partecipare inserendovi la sua azione civile, cosi' da essere in grado di meglio seguire il corso dell'istruttoria e, a seguito della sentenza di questa Corte 15 gennaio 1970, n. 1, per potere eventualmente proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di proscioglimento, sia pure limitatamente ai suoi interessi civili, nei casi in detta sentenza indicati.

Parametri costituzionali

SENT. 116/72 B. PRESCRIZIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO DA REATO - COD. CIV., ART. 2947, TERZO COMMA - TERMINE - DECORRENZA DALLA DATA IN CUI DIVIENE IRREVOCABILE LA SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Si e' obiettato che la norma dell'art. 2947, terzo comma, c.c., che fa decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato dalla data in cui acquista irrevocabilita' la sentenza istruttoria di proscioglimento, non e' coerente con quella che regola l'ipotesi di archiviazione della notitia criminis, la quale fa decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato dalla data di estinzione del reato. L'incoerenza non esiste, perche' la norma opposta regola una ipotesi in cui il procedimento penale non e' stato iniziato e non contempla provvedimenti irrevocabili, mentre la norma impugnata ha presente una fattispecie del tutto diversa; come diversa dalla prima e' l'ipotesi in cui l'azione penale e' stata promossa e si deve concludere con una pronunzia giurisdizionale suscettibile di passare in giudicato.

Parametri costituzionali