Pronuncia 345/1983

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 301, commi primo e terzo, cod. civ. (Potestà e amministrazione dei beni dell'adottato) promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1980 dal Tribunale per i minorenni di Firenze sul ricorso proposto da Vangelisti Roberta iscritta al n. 835 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 1981. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice relatore Alberto Malagugini. Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale per i minorenni di Firenze dubita, in riferimento agli artt. 2, 29, primo comma, 30, primo e terzo comma, Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 301, primo e terzo comma del codice civile, in quanto attribuisce all'adottante la titolarità esclusiva della potestà genitoriale sull'adottando anche se costui è figlio naturale del coniuge dell'adottante medesimo, e non prevede che quest'ultimo, in tal caso, conservi la potestà in concorrenza col coniuge adottante. Considerato che, peraltro, l'impugnato art. 301 c.c. è stato espressamente abrogato dall'art. 67, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante una nuova "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" e che la medesima legge, inoltre, nel dettare (titolo IV) la disciplina "dell'adozione in casi particolari", ha previsto: 1) all'art. 44, che "i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'art. 7" (cioè la dichiarazione dello stato di adottabilità)... "b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge"; 2) all'art. 48, primo comma, che "se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potestà sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi"; che, pertanto gli atti vanno restituiti al giudice a quo, perché valuti la rilevanza della questione sollevata in relazione alle norme sopravvenute.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di Firenze. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Alberto Malagugini

Data deposito: Wed Dec 21 1983 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: ELIA

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Massime

ORD. 345/83. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - POTESTA' E AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELL'ADOTTATO - ATTRIBUZIONE ALL'ADOTTANTE DELLA TITOLARITA' ESCLUSIVA DELLA POTESTA' GENITORIALE SULL'ADOTTANDO ANCHE SE TRATTASI DI FIGLIO NATURALE DEL CONIUGE - MANCATA PREVISIONE DI CONSERVAZIONE DELLA POTESTA' DEL GENITORE NATURALE IN CONCORRENZA COL CONIUGE ADOTTANTE - ASSERITO CONTRASTO CON I DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO, CON QUELLI DELLA FAMIGLIA, DEI GENITORI NEI RIGUARDI DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO E CON IL PRINCIPIO DELLA TUTELA GIURIDICA E SOCIALE DI COSTORO - IUS SUPERVENIENS - ABROGAZIONE DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 29, primo comma, 30, primo e terzo comma, Cost. - dell'art. 301, commi primo e terzo, cod. civ., in quanto attribuisce all'adottante la titolarita' esclusiva della potesta' genitoriale sull'adottando anche se costui e' figlio naturale del coniuge dell'adottante medesimo, e non prevede che quest'ultimo, in tal caso, conservi la potesta' in concorrenza col coniuge adottante, postoche': l'articolo impugnato e' stato espressamente abrogato dall'art. 67, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante una nuova "disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" e la medesima legge, inoltre, nel dettare (titolo IV) la disciplina "dell'adozione in casi particolari", ha previsto: 1) all'art. 44, che "i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'art. 7" (cioe' la dichiarazione dello stato di adottabilita') ... b) "dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge"; 2) all'art. 48, primo comma, che se il minore e' adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la potesta' sull'adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi". Si rende pertanto necessario restituire gli atti al giudice a quo perche' valuti la rilevanza della questione proposta in relazione alle norme sopravvenute.