Pronuncia 53/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 291 e 297 del codice civile, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 22 aprile ed il 10 maggio 1993 dalla Corte d'appello di Genova sui ricorsi proposti da Zarrillo Vincenzo e Ramella Riccardo ed altra, iscritte ai nn. 409 e 485 del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 35 e 37, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 291 e 297 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Genova con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: SANTOSUOSSO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Fernando Santosuosso

Data deposito: Wed Feb 23 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 53/94 A. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE ORDINARIA - ADOTTANTE CON DISCENDENTI LEGITTIMI O LEGITTIMATI MINORENNI - POSSIBILITA' - ESCLUSIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ADOTTANTI CON FIGLI MAGGIORENNI INTERDETTI PER INFERMITA' DI MENTE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

In tema di adozione ordinaria, non puo' dirsi ingiustificata la disparita' di trattamento dell'aspirante adottante con discendenti legittimi o legittimati minorenni (al quale la vigente disciplina non consente l'adozione) rispetto all'adottante che abbia un figlio maggiorenne interdetto per infermita' di mente (caso in cui l'adozione puo' essere pronunciata dal Tribunale). E' infatti da escludersi che tali situazioni possano essere considerate omogenee e d'altra parte, la parificazione alla prima della seconda - anche se attuata, come richiesto nell'ordinanza di rimessione - attribuendo al saggio apprezzamento del giudice la valutazione comparativa degli interessi in campo nel caso specifico - priverebbe i figli minori della personalissima facolta' - una volta divenuti maggiorenni - di valutare e decidere sui delicati interessi in gioco, rimanendone snaturate le finalita' dell'istituto. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 291 e 297 cod. civ.). - V. la seguente massima B. Sulla illegittimita' costituzionale dell'art. 291 cod.civ., nella parte in cui non consente l'adozione ordinaria a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni, se consenzienti, S. n. 55/1988; sul riconoscimento, con pronuncia interpretativa di rigetto, della facolta' di chiedere l'adozione ordinaria, attraverso l'applicazione dell'art. 297 cod.civ., anche per persone con figli maggiorenni interdetti per infermita' di mente, S. n. 345/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Parametri costituzionali

SENT. 53/94 B. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE ORDINARIA - ADOTTANTE CON DISCENDENTI LEGITTIMI O LEGITTIMATI MINORENNI - POSSIBILITA' - ESCLUSIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELL'ADOZIONE SPECIALE, LA CUI POSSIBILITA' NON E' PRECLUSA DALLA PRESENZA DI FIGLI MINORI DELL'ADOTTANTE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non contrasta con il principio di eguaglianza che l'adozione ordinaria, a differenza di quanto previsto per l'adozione speciale, non sia consentita a persone con discendenti legittimi o legittimati minorenni. Infatti, mentre con l'adozione speciale l'ordinamento giuridico intende inserire in una idonea e stabile famiglia (preferibilmente gia' con figli) un minore moralmente e materialmente abbandonato - e per questo interesse prevalente ritiene secondaria l'eventuale soddisfazione ridotta degli interessi personali e patrimoniali dei figli legittimi (anche se minorenni) degli adottanti - nel caso invece dell'adozione ordinaria il legislatore non ha riscontrato analogo interesse prevalente, in quanto l'adottando non solo e' maggiorenne e continua ad essere legato ai propri genitori, ma, entrando anche in una seconda famiglia, assorbe una parte degli interessi morali e patrimoniali del figlio minore, legato soltanto alla famiglia dell'adottante. La scelta del legislatore di valutare diversamente le due fattispecie e' pertanto frutto di un non irragionevole bilanciamento di interessi che conduce nei due casi a soluzioni differenti. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 291 e 297 cod. civ.). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Parametri costituzionali