Pronuncia 245/2011
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promosso dal Tribunale ordinario di Catania nel procedimento vertente tra P.A. e M.A. e il Ministero dell'interno, con ordinanza del 17 novembre 2009, iscritta al n. 26 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2011. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 6 luglio 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano». Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2011. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente e Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2011. Il Direttore della Cancelleria F.to: MELATTI
Relatore: Alfonso Quaranta
Data deposito: Mon Jul 25 2011 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: QUARANTA
Massime
Straniero - Matrimonio nella Repubblica - Obbligatoria presentazione all'ufficiale dello stato civile di un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano - Introduzione di una generale preclusione alla celebrazione delle nozze, non proporzionata all'obiettivo di presidiare le frontiere e controllare i flussi migratori e inidonea ad assicurare un ragionevole bilanciamento dei diversi interessi coinvolti - Lesione dell'inviolabile e fondamentale libertà di contrarre matrimonio, garantita anche dall'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Illegittimità costituzionale parziale.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 2
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 29
- Costituzione-Art. 31
- Costituzione-Art. 117
- convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)-Art. 12