Pronuncia 63/1966

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2948, nn. 4 e 5, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile, promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1964 dal Tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra Giacchetta Evaristo e Boldrini Cesira ed altri, iscritta al n. 28 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 3 aprile 1965. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione di Giacchetta Evaristo; udita nell'udienza pubblica del 20 aprile 1966 la relazione del Giudice Giuseppe Branca; uditi l'avv. Giuseppe Di Stefano, per il Giacchetta, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 5, del Codice civile proposta, in riferimento agli artt. 3, 4 e 36 della Costituzione, con l'ordinanza citata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966. GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Relatore: Giuseppe Branca

Data deposito: Fri Jun 10 1966 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 63/66 A. DIRITTI SOGGETTIVI - GARANZIA COSTITUZIONALE - NON NE ESCLUDE L'ESTINZIONE PER PRESCRIZIONE.

La prescrizione e' modo generale d'estinzione dei diritti: percio' la garanzia costituzionale d'un diritto non vieta, di per se', che esso si estingua per il decorso del tempo. La tutela costituzionale da' al diritto soggettivo una forza maggiore di quella che gli deriverebbe dalla legge ordinaria, ma non lo rende necessariamente perpetuo poiche', se alla base della prescrizione sta un'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, questa tocca di regola qualunque diritto, compresi quelli costituzionalmente garantiti.

SENT. 63/66 B. DIRITTI SOGGETTIVI - DIRITTO DELLA PERSONALITA' - IMPRESCRITTIBILITA' DELLE PRETESE IN ESSO COMPRESE - PRETESE PATRIMONIALI DERIVANTI DALLA LESIONE DEL DIRITTO - PRESCRITTIBILITA' - FATTISPECIE - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE "SUFFICIENTE" E DIRITTO AGLI ALIMENTI. LAVORO - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI SALARIALI - COSTITUZIONE, ARTICOLO 36, ULTIMO COMMA, - NON IMPLICA L'INDISPONIBILITA' E L'IMPRESCRITTIBILITA' DEL DIRITTO - ASSERITO FONDAMENTO DI QUESTA NEGLI ARTT. 2, 3 E 4 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - LIMITE AL REGIME DELLA PRESCRIZIONE DESUMIBILE DALL'ART. 36 - FATTISPECIE - CODICE CIVILE, ART. 2948, N. 5 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Il diritto della personalita' e' imprescrittibile solo nel senso che le facolta' di cui si compone, potranno sempre esercitarsi per un lunghissimo periodo di tempo, non nel senso che anche le pretese patrimoniali, derivanti di volta, in volta, dalla lesione di quel diritto, possano farsi valere in perpetuo. Dissociazione, questa, che si produce anche in altri rapporti, come accade per il diritto agli alimenti, che e' imprescrittibile, mentre si prescrivono in un quinquennio le singole annualita' delle prestazioni alimentari. Di conseguenza, anche quando si qualifichi il diritto alla retribuzione sufficiente come diritto della personalita', la imprescrittibilita' concernerebbe il diritto al salario, ma non le prestazioni salariali dovute periodicamente dal datore di lavoro. L'indisponibilita' del diritto alle prestazioni salariali - che ne comporterebbe la imprescrittibilita' (art. 2934 Codice civile) - non e' sancita nell'art. 36 ne' si ricava da altre norme della Costituzione, mentre l'irrinunciabilita' al diritto da parte del lavoratore, come si desume a fortiori dall'ultimo comma dello stesso art. 36, che stabilisce l'irrinunciabilita' del diritto alle ferie e al riposo settimanale, essendo concetto meno ampio dell'indisponibilita' richiamata dal Codice civile, non basta a rendere perpetuo un diritto soggettivo. L'art. 4 che garantisce il diritto al lavoro - al pari dell'art. 3 - non contiene precetti od insegnamenti sulla sorte delle singole prestazioni salariali, ne' l'inviolabilita' dei diritti dell'uomo ex art. 2 della Costituzione esclude che il tempo consumi le pretese di carattere patrimoniali ad esse collegate. Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2948, n. 5 del Codice civile, secondo cui si prescrivono in cinque anni le indennita' spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro, in riferimento agli artt. 3, 4 e 36 della Costituzione.

SENT. 63/66 C. LAVORO - RETRIBUZIONI CORRISPOSTE A PERIODI NON SUPERIORI O SUPERIORI AL MESE - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE E PRESUNTIVA - CODICE CIVILE, ARTT. 2948, N. 4, 2955, N. 2, E 2956, N. 1 - CONSENTONO CHE LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE DECORRA DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO - MANCATO ESERCIZIO DEL DIRITTO PER TIMORE DI LICENZIAMENTO - SOSTANZIALE EQUIPARABILITA' ALL'IPOTESI DI RINUNCIA DI CUI E' SANCITA L'INVALIDITA' DELL'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione gli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1 del Codice civile, limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro. Il precetto costituzionale ammette la prescrizione del diritto al salario, ma non ne consente il decorso finche' permane il rapporto di lavoro durante il quale essa maschera spesso una rinunzia ad una parte dei propri diritti nel timore del recesso (licenziamento). Le norme indicate, anche se non si riferiscono al negozio di rinuncia, consentono che la prescrizione prenda inizio dal momento in cui matura il diritto ad ogni singola prestazione salariale. Pur in assenza di ostacoli giuridici a far valere il diritto al salario, sussistono peraltro ostacoli materiali, in quanto il lavoratore puo' essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui molte volte e' portato a rinunciarvi, cioe' per timore del licenziamento. Ma l'art. 36 della Costituzione ha inteso vietare qualsiasi tipo di rinunzia, anche quella che in particolari situazioni puo' essere implicata nel mancato esercizio del proprio diritto e pertanto, nel fatto che si lasci decorrere la prescrizione. La rinunzia, quando e' fatta durante il rapporto, non puo' essere considerata una libera espressione di volonta' negoziale e la sua invalidita' a tutela del contraente piu' debole e' sancita dalla norma costituzionale.

Parametri costituzionali