Pronuncia 143/1969

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, sulla prescrizione biennale degli stipendi, pensioni ed emolumenti dovuti dallo Stato, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1967 dal Consiglio di Stato - Sessione VI - sul ricorso di Ghini Aurelio contro il Ministero delle finanze, iscritta al n. 110 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 del 10 agosto 1968. Visti gli atti di costituzione di Aurelio Ghini e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udito nell'udienza pubblicata del 29 ottobre 1969 il Giudice relatore Giuseppe Chiarelli; uditi l'avv. Giulio Cevolotto, per il Ghini, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del decreto legge 19 gennaio 1939, n. 295, sulla prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed emolumenti dovuti dallo Stato, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1969. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Giuseppe Chiarelli

Data deposito: Thu Nov 20 1969 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 143/69 A. IMPIEGO PUBBLICO - STIPENDI ED ASSEGNI DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI MINORI - D.L. 19 GENNAIO 1939, N. 295, ART. 2, PRIMO COMMA - PRESCRIZIONE BIENNALE - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - ANALOGIA CON LA DISCIPLINA PREVISTA PER IL RAPPORTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO - INSUSSISTENZA - PARTICOLARE FORZA DI RESISTENZA DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, del decreto legge 19 gennaio 1939, n. 295, sulla prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed emolumenti dovuti dallo Stato, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Per l'art. 2, primo comma, infatti, non sussistono le ragioni di contrasto con l'art. 36 della Costituzione, che questa Corte, nella sentenza 10 giugno 1966, n. 63, ravviso' negli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2 e 2956, n. 1, del Cod. civile, limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro. La menzionata sentenza rilevo' la particolare forza di resistenza che caratterizza il rapporto di pubblico impiego, forza di resistenza data da una disciplina che normalmente assicura la stabilita' del rapporto, e dalle garanzie di rimedi giurisdizionali contro l'illegittima risoluzione di esso, le quali escludono che il timore del licenziamento possa indurre l'impiegato a rinunziare ai propri diritti. Tale situazione e' comune ai rapporti di pubblico impiego intercorrenti con lo Stato o con enti pubblici minori, e pertanto il regime delle prescrizioni di cui alla norma impugnata non contrasta con l'art. 36 della Costituzione.

Parametri costituzionali

SENT. 143/69 B. IMPIEGO PUBBLICO - STIPENDI ED ASSEGNI DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO - D.L. 19 GENNAIO 1939, N. 295, ART. 2, PRIMO COMMA - PRESCRIZIONE BIENNALE DEI RAPPORTI DI IMPIEGO STATALE DI CARATTERE TEMPORANEO - GIUSTIFICAZIONE - CONTRASTO CON L'ART. 36 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 2, primo comma, del D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, sulla prescrizione biennale degli stipendi ed assegni degli impiegati dello Stato, non contrasta con l'art. 36 della Costituzione. Anche nei rapporti di pubblico impiego statale di carattere temporaneo l'impiegato e' assistito dalle garanzie dei rimedi giurisdizionali contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto: rimedi che si estendono al sindacato sull'eccesso di potere. Secondo l'ordinamento del pubblico impiego, le assunzioni temporanee (che, in linea di principio, sono escluse) hanno carattere precario, e la rinnovazione del relativo rapporto non presenta carattere di normalita'. La non rinnovazione costituisce un evento inerente alla natura del rapporto stesso e la previsione di essa non pone il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual'e' il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato.

Norme citate

  • decreto-legge-Art. 2, comma 1
  • legge-Art.

Parametri costituzionali

SENT. 143/69 C. IMPIEGO PUBBLICO - STIPENDI ED ASSEGNI DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO - D.L. 19 GENNAIO 1939, N. 295, ART. 2, PRIMO COMMA, PRESCRIZIONE BIENNALE - NON ESTENSIBILITA' AI RAPPORTI DI PUBBLICO IMPIEGO DELLA PARZIALE ILLEGITTIMITA' DICHIARATA CON RIGUARDO AI RAPPORTI DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO - DIVERSITA' DI SITUAZIONI - CONTRASTO CON L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La dichiarazione di parziale illegittimita' costituzionale degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1 del Codice civile, contenuta nella sentenza n. 63 del 1966 di questa Corte, riguarda i rapporti di lavoro regolati dal diritto privato e non si estende ai rapporti di pubblico impiego, sia che si tratti di rapporti con lo Stato, sia che si tratti di rapporti con altri enti pubblici. Non e' pertanto derivata una situazione di differente trattamento per i dipendenti dello Stato rispetto ai dipendenti di altri enti pubblici, egualmente garantiti dall'ordinamento del pubblico impiego e spetta al giudice di merito stabilire, nei singoli casi, se e' stato posto in essere un rapporto di pubblico impiego, o se lo Stato o l'ente pubblico si e' assoggettato alla disciplina di diritto comune del rapporto di lavoro.

Parametri costituzionali