Pronuncia 473/1995
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO; Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanze emesse: 1) il 10 giugno 1994 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce, sul ricorso proposto dall'Ufficio del Registro di Maglie contro Macculi Pietro ed altra, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1995; 2) il 10 giugno 1994 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce sul ricorso proposto dall'Ufficio del Registro di Maglie contro Tondi Daniele ed altra, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995. Il Presidente: Caianiello Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995. Il cancelliere: Fruscella
Relatore: Fernando Santosuosso
Data deposito: Tue Oct 31 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CAIANIELLO
Massime
SENT. 473/95. IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IN.V.IM.) - ACCERTAMENTO DEL VALORE IMPONIBILE - OMESSA PREVISIONE DELLA ESTENSIBILITA', AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'INVIM, DEL GIUDICATO FAVOREVOLE SUL VALORE IMPONIBILE OTTENUTO DALL'ACQUIRENTE AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA, DELLA IMPARZIALITA' DELLA P.A. - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA - INFONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Norme citate
- codice civile-Art. 1306
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 6, comma 2