Pronuncia 473/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO; Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanze emesse: 1) il 10 giugno 1994 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce, sul ricorso proposto dall'Ufficio del Registro di Maglie contro Macculi Pietro ed altra, iscritta al n. 84 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1995; 2) il 10 giugno 1994 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce sul ricorso proposto dall'Ufficio del Registro di Maglie contro Tondi Daniele ed altra, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995. Il Presidente: Caianiello Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 31 ottobre 1995. Il cancelliere: Fruscella

Relatore: Fernando Santosuosso

Data deposito: Tue Oct 31 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CAIANIELLO

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Massime

SENT. 473/95. IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (IN.V.IM.) - ACCERTAMENTO DEL VALORE IMPONIBILE - OMESSA PREVISIONE DELLA ESTENSIBILITA', AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'INVIM, DEL GIUDICATO FAVOREVOLE SUL VALORE IMPONIBILE OTTENUTO DALL'ACQUIRENTE AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA, DELLA IMPARZIALITA' DELLA P.A. - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA - INFONDATEZZA NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Non e' fondata nei sensi di cui in motivazione, con riferimento agli artt. 3, primo comma (principio di uguaglianza), 53, primo comma (principio della capacita' contributiva) e 97, primo comma, (principio dell'imparzialita' della P.A.) Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma secondo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 - nella parte in cui prevede, per la determinazione del valore finale del bene ai fini dell'applicazione dell'INVIM, un effetto estensivo, in favore dell'alienante dell'immobile a titolo oneroso (soggetto passivo dell'imposta), della decisione favorevole definitiva del giudice tributario, ottenuta dal solo acquirente a seguito di impugnazione dell'avviso di accertamento in rettifica del predetto valore ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro - in quanto la disposizione impugnata deve essere interpretata (conformemente all'intenzione del legislatore) nel senso che il valore del bene trasferito sia lo stesso per ambedue le imposte e che, nell'ipotesi in cui si verifichi una divergenza di valore fra due accertamenti definitivi, il titolo giurisdizionale debba prevalere su quello amministrativo; ed in quanto tale interpretazione, fondata sulla regola desumibile dall'art. 1306 cod. civ., e' l'unica conforme ai parametri costituzionali invocati: al principio di uguaglianza, il quale impone che, nel caso di trasferimento di un immobile, il valore imponibile sia lo stesso per tutte le parti interessate, anche se soggette a differenti, ma connesse, imposte; al principio della capacita' contributiva, che comporta stessa capacita' in presenza del medesimo presupposto impositivo; al principio di imparzialita' della P.A., il quale impone a questa di conformarsi al giudicato sul valore dell'immobile. - V. S. nn. 18, 28 e 296/1995; 149/1994; 526/1990; O. nn. 226/1994, 870/1988 e 544/1987. red.: S. Di Palma

Norme citate