Pronuncia 80/1981

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314/4, commi primo e terzo, del codice civile (adozione speciale) promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1979 dal Tribunale per i minorenni di Palermo, nel procedimento di opposizione allo stato di adottabilità di Saladino Felice, iscritta al n. 64 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 26 marzo 1980. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1980 il Giudice relatore Leopoldo Elia; udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314/4, commi primo e terzo, del codice civile, questione sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione dall'ordinanza in epigrafe del Tribunale dei minorenni di Palermo. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Leopoldo Elia

Data deposito: Mon Jun 01 1981 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 80/81. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE SPECIALE - CONDIZIONI PER LO STATO DI ADOTTABILITA' - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA MINORI INFRAOTTENNI E MINORI CHE HANNO SUPERATO L'OTTAVO ANNO DI ETA', AI QUALI E' PRECLUSA L'ADOZIONE SPECIALE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - EVENTUALE ESTENSIONE DELL'ISTITUTO A TUTTI I MINORI - SPETTA AL LEGISLATORE.

L'adozione speciale puo` essere consentita alle condizioni ed entro i limiti risultanti dalle scelte discrezionali che il legislatore abbia posto in essere in modo adeguato e razionale, attenendo al merito della normativa la concreta determinazione di una disciplina fondata sul presupposto che i primi otto anni di eta` rappresentano il periodo piu` adatto per un buon inserimento nella famiglia adottiva; compete poi allo stesso legislatore, nel quadro, tra l'altro, delle misure da adottare per dare attuazione alla Convenzione europea in materia di adozione dei minori firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967, valutare la possibilita` dell'estensione dell'accesso all'istituto a tutti i minori. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 314/4, primo e terzo comma, codice civile). - cfr. S. nn. 145/69 e 158/71.

Parametri costituzionali