Pronuncia 234/1975

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONIO DE STEFANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 314/4, 314/8, 314/11 e 314/26 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 1973 dalla Corte d'appello di Palermo nel procedimento civile vertente tra Purpi Vincenzo ed altra e Bruno Biagio ed altri, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 6 marzo 1974. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 1975 il Giudice relatore Luigi Oggioni; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314/26 del codice civile, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3,29,30 e 31 della Costituzione; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 314/4, 314/8 e 314/11 del codice civile, sollevata con la stessa ordinanza ed in riferimento ai medesimi articoli della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONIO DE STEFANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Luigi Oggioni

Data deposito: Thu Oct 30 1975 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 234/75 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. CIV., ART. 314/26 - ADOZIONE SPECIALE - CESSAZIONE DEI RAPPORTI DELL'ADOTTATO VERSO LA FAMIGLIA DI ORIGINE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.

Dovendosi il giudice pronunziare, in grado di appello, in ordine alla dichiarazione dello "stato di adottabilita'" nei confronti di minori i cui genitori avevano manifestato la loro opposizione, e' da escludersi la pregiudizialita' della decisione della questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 314/26 Cod. civ., nella parte in cui prevede che con l'adozione speciale cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, e riguarda, quindi, gli effetti dell'adozione una volta superata la fase preliminare dell'adottabilita'. Correlativamente, la questione stessa deve essere dichiarata non rilevante.

SENT. 234/75 B. FILIAZIONE - ADOZIONE SPECIALE - COD. CIV., ARTT. 314/4, 314/8 E 314/11 - CONSENTONO L'ADOZIONE DI FIGLI LEGITTIMI NONOSTANTE LA OPPOSIZIONE DEI GENITORI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 29, 30 E 31 DELLA COSTITUZIONE RIPORTATA ALLA SITUAZIONE EFFETTUALE CHE CONSEGUE LA PRONUNCIA DELL'ADOZIONE SPECIALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Deve escludersi il contrasto con gli artt. 29, 30 e 31 Cost., delle norme di cui agli artt. 314/4, 314/8, 314/11, Cod. civ., le quali consentono che sia dato corso all'adozione speciale dei figli legittimi nonostante l'opposizione dei genitori, quando risulti che l'asserita violazione e' stata, dal giudice "a quo", riportata alla situazione effettuale che consegue alla pronunzia dell'adozione speciale, ed e' quindi da ritenere prospettata soltanto in relazione all'art. 314/26 Cod. civ., che tale situazione disciplina.

SENT. 234/75 C. FILIAZIONE - ADOZIONE SPECIALE - COD. CIV., ARTT. 314/4, 314/8 E 314/11 - CONSENTONO L'ADOZIONE DI FIGLI LEGITTIMI NONOSTANTE L'OPPOSIZIONE DEI GENITORI - NORMALE COLLEGAMENTO A PRECARIE CONDIZIONI ECONOMICHE FAMILIARI - NON DETERMINA, COMUNQUE, UNA DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI ECONOMICI - CONFORMITA' ALL'ART. 3, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Gli artt. 314/4, 314/8, 314/11 Cod. civ., nella parte in cui consentono che sia dichiarata l'adozione speciale nonostante l'opposizione dei genitori dei minori adottandi, non debbono necessariamente essere collegati alle condizioni economiche familiari anche se deve riconoscersi che la situazione di abbandono piu' facilmente si verifica, in fatto, nell'ambito delle famiglie meno abbienti, e deve pertanto escludersi che la legge ponga una discriminazione per motivi economici. Deve anzi riconoscersi che l'istituto dell'adozione speciale appare conforme al disposto del secondo comma dell'art. 3 Cost., in quanto favorisce lo sviluppo della persona umana con l'inserimento del minore in una famiglia che ne possa avere adeguata cura.

Parametri costituzionali