Pronuncia 76/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314/4, primo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1971 dal tribunale per i minorenni di Messina nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore Arcidiacono Marisa, iscritta al n. 20 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 dell'8 marzo 1972. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1974 il Giudice relatore Luigi Oggioni; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 314/4 del codice civile sollevata, con l'ordinanza in epigrafe del tribunale per i minorenni di Messina, in riferimento agli artt. 3 e 30 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Luigi Oggioni

Data deposito: Wed Mar 20 1974 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 76/74 A. ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - CONDIZIONI PER LO STATO DI ADOTTABILITA' - COD. CIV., ART. 314/4 (INTRODOTTO CON LEGGE 5 GIUGNO 1967, N. 431) - VALUTAZIONE DELLO STATO DI ABBANDONO COMUNQUE IMPUTABILE ALLA VOLONTA' DEGLI OBBLIGATI ALL'ASSISTENZA - DIVERSITA' DALL'ABBANDONO PER FORZA MAGGIORE - PARZIALE DIFFERENZA DI TRATTAMENTO - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La cessazione dei rapporti dell'adottato con la famiglia di origine disposta dall'art. 314/26 Cod. civ. (introdotto con la legge 5 giugno 1967 n. 431 sull'adozione speciale dei minori di anni otto) costituisce elemento essenziale nella valutazione dello stato di abbandono del minore ai fini della disciplina dell'istituto, nel senso che non puo' venire in considerazione soltanto la di lui necessita' di assistenza ma deve tenersi anche conto dell'esigenza di conservare, fino al limite, i legami naturali con la famiglia di origine. Ne consegue che, mentre, in ogni caso, lo stato di abbandono per forza maggiore, come tale non riferibile al volontario comportamento omissivo della famiglia di origine, non puo' ritenersi omogeneo con quello derivante invece dalla volonta' degli obbligati, razionalmente l'art. 314/4 Cod. civ., ai fini della salvaguardia dei suddetti legami naturali, identifica negli eventuali motivi di forza maggiore l'elemento determinante per escludere, con l'adottabilita', il previsto distacco definitivo del minore. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 314/4 cod. civ. sollevata per preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 76/74 B. ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - CONDIZIONI PER LO STATO DI ADOTTABILITA' - COD. CIV., ART. 314/4 (INTRODOTTO CON LEGGE 5 GIUGNO 1967, N. 431) - STATO DI ABBANDONO DELL'ADOTTANDO DOVUTO A MOTIVI DI FORZA MAGGIORE - ESCLUSIONE DELL'ADOTTABILITA' - NON VIOLA L'ART. 30 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'esclusione della adottabilita' sancita dall'art. 314/4 cod. civ. nel caso in cui lo stato di abbandono dell'adottando risulti dovuto a motivi di forza maggiore non contrasta con l'art. 30 Cost., che non impone una disciplina unica ed unitaria dei doveri dei genitori versi i figli ed in ordine alla mancata osservanza degli stessi. E' ben possibile, infatti, che esistano distinti istituti in materia e che, nel campo specifico dell'adozione speciale, questa sia consentita alle condizioni ed entro i limiti risultanti dalle scelte discrezionali che il legislatore abbia posto in essere in modo adeguato e razionale. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 314 cod. civ. in relazione al citato precetto costituzionale.

Parametri costituzionali