Pronuncia 51/1972

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 405, secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1969 dal pretore di Sant'Agata di Militello nel procedimento di affiliazione delle minori Scrima Patrizia, Daniela e Maria Franca su istanza di Romano Francesco, iscritta al n. 104 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1970. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1972 il Giudice relatore Michele Fragali; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 405, secondo comma, del codice civile, proposta dal pretore di Sant'Agata di Militello, con ordinanza 5 novembre 1969, nella parte in cui, nel caso di separazione coniugale di fatto, non consente al giudice tutelare di autorizzare l'affiliazione di un minore per gravi motivi, ove il coniuge del richiedente rifiuti il suo assenso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Michele Fragali

Data deposito: Wed Mar 15 1972 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 51/72 A. AFFILIAZIONE - ASSENSO DEL CONIUGE PER L'AFFILIAZIONE - COD. CIV., ART. 405, SECONDO COMMA - NON CONSENTE, NEL CASO DI SEPARAZIONE CONIUGALE DI FATTO, AL GIUDICE TUTELARE DI AUTORIZZARE L'AFFILIAZIONE DI UN MINORE PER GRAVI MOTIVI, OVE IL CONIUGE DEL RICHIEDENTE RIFIUTI IL SUO ASSENSO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IPOTESI DI CONIUGI SEPARATI LEGALMENTE - INSUSSISTENZA - OBIETTIVA DIVERSITA' DI SITUAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Non lede il principio di eguaglianza l'art. 405, secondo comma, del codice civile, che, soltanto quando vi e' separazione legale, e non anche nel caso di separazione di fatto, ammette l'affiliazione di un minore se non vi consente il coniuge richiedente.

Parametri costituzionali

SENT. 51/72 B. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - NON IMPONE DI PARIFICARE SITUAZIONI DISSIMILI.

La disuguaglianza che il giudice a quo scorge nell'art. 405, secondo comma, del codice civile, e' conseguenza di una diversita' obiettiva delle situazioni considerate, e l'art. 3 della Costituzione non impone di parificare situazioni dissimili.

Parametri costituzionali

SENT. 51/72 C. MATRIMONIO - DIRITTI ED OBBLIGHI - SEPARAZIONE DI FATTO DEI CONIUGI - NON HA EFFETTO SU QUELLI.

La separazione di fatto non ha alcun effetto sugli obblighi e sui diritti derivanti dal matrimonio, come non avrebbe alcun effetto la separazione consensuale, ove non venisse omologata dal tribunale (art. 158 cod. civ.). Infatti il rapporto coniugale e gli obblighi che ne derivano, a motivo degli interessi che coinvolgono, non possono essere nella disponibilita' delle parti; e cosi', non il fatto materiale della cessazione della convivenza puo' sospenderne l'efficacia, ma l'accertamento giudiziario di una causa di giustificazione della separazione o l'impossibilita' attuale di riprendere la coabitazione.

Parametri costituzionali