Pronuncia 8/1972

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2122, terzo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1969 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle finanze dello Stato e l'Ospedale Maggiore di Milano, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 113 del 6 maggio 1970. Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1971 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2122, comma terzo, del codice civile, nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo comma, possa disporre per testamento delle indennità di cui allo stesso articolo. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Vincenzo Trimarchi

Data deposito: Wed Jan 19 1972 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

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Massime

SENT. 8/72 A. LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO - ESTINZIONE - COD. CIV., ART. 2122, TERZO COMMA - INDENNITA' DOVUTE IN CASO DI MORTE DEL LAVORATORE EX ARTT. 2118 E 2120 - ATTRIBUZIONE SECONDO LE NORME DELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA ED ESCLUSIONE IMPLICITA DELLA DELAZIONE TESTAMENTARIA AMMESSA DALL'ART. 457 - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO A DANNO DEI LAVORATORI SUBORDINATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

L'art. 2122, comma terzo, del Codice civile, disponendo che le indennita' in esso indicate sono attribuite secondo le norme della successione legittima, e cioe' che il diritto ad esse relativo spetta iure successionis agli eredi legittimi del lavoratore, presuppone che il diritto a tali indennita' faccia parte del patrimonio del lavoratore medesimo. Da cio' deriva che l'esclusione della delazione testamentaria, implicitamente posta dalla norma esaminata, rappresenta una deroga all'art. 457 del Codice civile e pone una limitazione a carico della categoria dei lavoratori subordinati palesemente in contrasto con il principio di eguaglianza. La disparita' di trattamento che cosi' si determina non trova alcuna adeguata e razionale giustificazione. Essa, anzi, risulta ancor piu' evidente ove si consideri che la norma non tiene nel dovuto conto la funzione previdenziale che e' essenzialmente collegata anche alle indennita' dovute in caso di morte. E' percio' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, l'art. 2122, comma terzo, del Codice civile nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo comma, possa disporre per testamento delle indennita' di cui allo stesso articolo.

Parametri costituzionali

SENT. 8/72 B. LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO - ESTINZIONE - INDENNITA' DOVUTE IN CASO DI MORTE DEL LAVORATORE EX ARTT. 2118 E 2120 DEL COD. CIVILE - ART. 2122, TERZO COMMA, DELLO STESSO CODICE: ATTRIBUZIONE DELLE INDENNITA' SECONDO LE SOLE NORME DELLA SUCCESSIONE LEGITTIMA - EFFETTI - POSSIBILITA' PER IL LAVORATORE DI DISPORRE PER TESTAMENTO - ATTRIBUZIONE DELLE STESSE ALLO STATO (EX ART. 586 DEL CODICE) QUANDO NON VI SIA DISPOSIZIONE TESTAMENTARIA E MANCHINO ALTRI SUCCESSIBILI - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'attribuzione allo Stato delle indennita' dovute in caso di morte del lavoratore subordinato a sensi dell'art. 2122 del Codice civile non contrasta con l'art. 42 della Costituzione: infatti, ammessa, a seguito della parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 2122, comma terzo, del Codice civile, la possibilita' che il lavoratore subordinato possa disporre per testamento delle dette indennita', l'attribuzione di queste allo Stato, qualora non vi sia disposizione testamentaria e manchino altri successibili, e' pienamente conforme al principio generale posto dall'art. 586 del Codice civile.

Parametri costituzionali