Pronuncia 265/1976

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 199, terzo comma, e 500 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1975 dal tribunale di Sanremo, nel procedimento penale a carico di Luigi Mistri, iscritta al n. 633 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del 3 marzo 1976. Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1976 il Giudice relatore Enzo Capalazza.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 199, terzo comma, e 500 del codice di procedura penale, sollevate con l'ordinanza in epigrafe dal tribunale di Sanremo, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 dicembre 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Enzo Capolozza

Data deposito: Wed Dec 29 1976 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ROSSI

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Massime

SENT. 265/76 A. DIRITTO DI DIFESA - MODALITA' DI ESERCIZIO - DIVERSITA' DI DISCIPLINA NEI SINGOLI PROCEDIMENTI - LEGITTIMITA' - LIMITI.

Secondo l'indirizzo della Corte, il diritto di difesa non postula identiche modalita' di esercizio, potendo esso venire diversamente regolato ed adeguato alle particolari e varie esigenze dei singoli procedimenti, purche' non ne siano compromessi lo scopo e la funzione. - S. nn. 46/1967, 16/1970, 159/1972.

Parametri costituzionali

SENT. 265/76 B. PROCESSO PENALE - DIRITTO DI DIFESA - DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - IMPUTATO CONTUMACE - TERMINE IDENTICO A QUELLO PER L'IMPUTATO PRESENTE AL DIBATTIMENTO: ART. 199, TERZO COMMA, C.P.P. - OMESSA DISTINZIONE TRA NOTIFICAZIONI A MANI PROPRIE E NOTIFICAZIONI IN ALTRO MODO: ARTT. 199, TERZO COMMA, E 500 C.P.P. - MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI AVVERTIRE DELLA FACOLTA' DI IMPUGNARE LA SENTENZA NOTIFICATA ENTRO TRE GIORNI A PENA DI DECADENZA: ART. 500 C.P.P. - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA.

Sono infondate, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., le questioni di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 199, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui prevede, per la dichiarazione di impugnazione, il medesimo termine di tre giorni stabilito per l'impugnazione dell'imputato presente al dibattimento; b) dello stesso art. 199, terzo comma, in relazione al successivo art. 500, nella parte in cui non distingue tra notificazioni a mani proprie e notificazioni in altro modo; c) dell'art. 500, nella parte in cui non prescrive l'obbligo di avvertire che, contro la sentenza notificata, puo' essere, a pena di decadenza, proposta impugnazione entro tre giorni dalla notificazione. A differenza dell'irreperibile, la cui posizione e' minutamente disciplinata per legge (cfr. sent. nn. 54 e 136 del 1971) e dell'assente che, non avendo dato notizia del suo nuovo recapito, viene equiparato all'irreperibile (cfr. sent. n. 159 del 1972), il contumace, che si presume abbia voluto estraniarsi dal processo, dispone della difesa tecnica, abilitata, al pari dell'imputato a proporre gravame. Non e', pertanto, esatta la censura relativa alla parificazione, ai fini del gravame, tra imputato presente ed imputato contumace (neppure per quanto attiene alla notificazione, in mani proprie o in altro modo, dell'atto impugnabile, perche' secondo l'id quod plerumque accidit, la diversa posizione del contumace e' da ascrivere a una sua scelta. Ne' puo' essere accolta la pretesa che sia prescritto l'obbligo di avvertire il contumace che, contro l'atto notificato e' proponibile l'impugnazione entro tre giorni, a pena di decadenza. - S. nn. 170/1973, 27/1966, 119/1969, O. n. 125/1973.

Norme citate

  • codice di procedura penale 1930-Art. 500
  • codice di procedura penale 1930-Art. 199, comma 3

Parametri costituzionali