Pronuncia 280/1998

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1753 del codice civile promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1997 dal pretore di Bassano del Grappa sul ricorso proposto da Stocco Armando ed altro contro l'agenzia generale SAI di Vidale Giovanni Battista e Minicelli Giorgio S.a.s. ed altro, iscritta al n. 508 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1997; Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice relatore Massimo Vari; Ritenuto che il pretore di Bassano del Grappa con ordinanza emessa l'11 aprile 1997 ed iscritta al r.o. n. 508 del 1997 - nel corso di un giudizio civile promosso da due subagenti di assicurazione per ottenere dal preponente il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità di cessazione del rapporto - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1753 del codice civile, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, "nella parte in cui consente alle norme collettive, agli usi o alle pattuizioni individuali di derogare all'art. 1751 codice civile a sfavore del subagente di assicurazione"; che, ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata, nello stabilire che le norme dettate in materia di agenzia dal codice civile si applicano anche agli agenti di assicurazione, "in quanto non siano derogate dalle norme corporative o dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa", avrebbe invertito "l'ordine di precedenza stabilito dagli artt. 1, 7 e 8 delle preleggi", ponendo in posizione subordinata le norme codicistiche e, conseguentemente, "declassando" l'art. 1751 cod. civ. da norma imperativa a dispositiva, tanto da consentirne la deroga da parte di disposizioni collettive, di usi e di pattuizioni individuali; che, secondo il giudice a quo, essendo l'art. 1753 cod. civ. direttamente applicabile al rapporto di subagenzia assicurativa e venendo in rilievo anche per tale rapporto "la ratio sottostante al riconoscimento legislativo di un'indennità di scioglimento del contratto", ne deriverebbe, proprio in virtù dei rilevati effetti discriminatori della disposizione denunciata, una ingiustificata disparità di trattamento del subagente di assicurazione rispetto ad ogni altro agente o subagente; che, a suo avviso, tale disparità di trattamento sarebbe da "ritenersi giustificata" nei confronti dell'agente di assicurazione, "figura che presenta peculiarità che la differenziano da quella degli agenti operanti in diversi settori", mentre, "non altrettanto può invece dirsi per i subagenti assicurativi". Considerato che il giudice a quo nell'assumere, da un lato, la applicabilità del denunciato art. 1753 cod. civ. anche ai subagenti di assicurazione nega, poi, contraddittoriamente, la sussistenza, per questi ultimi, di quella eadem ratio che dovrebbe, invece, sorreggerne l'affermata applicabilità; che, in questi termini, quella prospettata dal giudice a quo si pone, in realtà, come mera questione interpretativa, da risolvere sulla base dei canoni ermeneutici generali, e che, quindi, rimane estranea al sindacato affidato alla Corte, alla quale non spetta, infatti, valutare l'incertezza in ordine all'applicabilità delle norme, bensì eliminare le norme eventualmente viziate; che, quindi, la questione di costituzionalità sollevata dal pretore di Bassano del Grappa è manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1753 del codice civile, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Bassano del Grappa con l'ordinanza in epigrafe indicata. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Vari Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella

Relatore: Massimo Vari

Data deposito: Fri Jul 17 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: GRANATA

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Massime

ORD. 280/98. CONTRATTO IN GENERE - CONTRATTO DI AGENZIA - SUBAGENTI DI ASSICURAZIONE - INDENNITA' IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - APPLICABILITA', IN DEROGA ALLE NORME GENERALI DEL CODICE CIVILE, DELLA DISCIPLINA MENO FAVOREVOLE PREVISTA DAGLI USI - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEI SUBAGENTI DI ASSICURAZIONE RISPETTO AD OGNI ALTRO AGENTE O SUBAGENTE - CONTRADDITTORIE AFFERMAZIONI DEL GIUDICE 'A QUO' RIGUARDO AI PRESUPPOSTI DI APPLICABILITA', NEL CASO, DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - CARATTERE DI MERA INTERPRETAZIONE, E NON DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, DELLA SOLLEVATA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 1753 cod. civ., in quanto, riguardo ai criteri di calcolo delle indennita' in caso di cessazione del rapporto, consentirebbe agli usi di derogare all'art. 1751 cod. civ. a sfavore del subagente di assicurazione, con irragionevole disparita' di trattamento di quest'ultimo rispetto ad ogni altro agente o subagente. Il giudice 'a quo', infatti, dopo avere riconosciuto, da un lato, nella motivazione della ordinanza di rinvio, che la norma impugnata, pur facendo testuale riferimento solo agli agenti di assicurazione, e' applicabile, per analogia, anche ai subagenti, assumendo, dall'altro, che la denunciata disparita' di trattamento potrebbe giustificarsi per i primi ma non per i secondi, finisce col negare, contraddittoriamente, la sussistenza della presupposta 'eadem ratio', e pertanto la formulata questione in realta' si pone con una mera questione interpretativa, da risolvere sulla base dei canoni ermeneutici generali e in quanto tale estranea al sindacato della Corte costituzionale. red.: S. Pomodoro

Parametri costituzionali