Pronuncia 128/1990

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1936 del codice civile in relazione agli artt. 1951 stesso codice e 38 e 56 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1989 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. Comei - Compagnia Mercantile Internazionale e la Soc. Coop. a.r.l. Cattolica di assicurazioni, iscritta al n. 517 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1936 del codice civile in relazione agli artt. 1951 dello stesso codice, 38 e 56 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Luigi Mengoni

Data deposito: Fri Mar 16 1990 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 128/90. FIDEIUSSIONE PER IL PAGAMENTO DI DIRITTI DOGANALI - SPEDIZIONIERE E IMPORTATORE PROPRIETARIO DELLE MERCI - OBBLIGO DEL FIDEIUSSORE DI AVVISARE PRIMA DEL PAGANENTO ANCHE IL CONDEBITORE ESTRANEO AL CONTRATTO DI FIDEIUSSIONE - LAMENTATA ESCLUSIONE - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Nel caso di obbligati solidali, il fideiussore che ha garantito per tutti ha regresso contro ciascuno per ripetere integralmente cio' che ha pagato e, per converso, entrambi i coobbligati solidali hanno il diritto di essere avvisati dal fideiussore prima del pagamento, anche se la fideiussione sia stata stipulata da uno solo dei coobbligati e l'altro non ne sia consapevole. Nei contratti di fideiussione doganale, secondo le norme ministeriali, e' considerato debitore principale sia il soggetto che stipula il contratto e paga il premio, ossia lo spedizioniere, sia il proprietario importatore delle merci, sicche' entrambi hanno diritto di essere avvisati dal fideiussore prima del pagamento dei diritti doganali (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1936 c.c. in relazione agli artt. 1951 c.c., 38 e 56 del d. P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sul presupposto che il condebitore estraneo al contratto di fideiussione (proprietario importatore) non sarebbe debitore principale e pertanto non avrebbe diritto di essere avvertito dal fideiussore prima del pagamento).

Norme citate