Pronuncia 465/1992

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1510, secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1992 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra la s.n.c. F.A.S. Italiana e la s.n.c. Ti.Emme iscritta al n. 208 del registro ordinanze 1992; e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1510, secondo comma, del codice civile, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con ordinanza emessa l'11 marzo 1992. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: MIRABELLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Cesare Mirabelli

Data deposito: Thu Nov 19 1992 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CORASANITI

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Massime

SENT. 465/92 A. - VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - ADEMPIMENTO LIBERATORIO DELL'OBBLIGO DI CONSEGNA POSTO A CARICO DEL VENDITORE CON LA SEMPLICE CONSEGNA DELLA MERCE AL VETTORE - IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA STABILITA PER IL DEBITORE CHE SI AVVALE DELL'OPERA DI TERZI NELL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La regola stabilita, riguardo al contratto di vendita con trasporto, dall'art. 1510, secondo comma, cod. civ., del trasferimento del rischio, in mancanza di uso contrario o di diversa pattuizione tra le parti, dal venditore al compratore con la consegna della merce al vettore, risulta coerente con la piu' generale disposizione (artt. 1510, primo comma, e 1182, secondo comma, cod. civ.), secondo la quale la consegna della cosa deve avvenire nel luogo ove questa si trovava al momento della vendita ovvero presso il domicilio del venditore, e risponde altresi' a un principio delle Convenzioni in materia di vendita internazionale ratificate con le leggi 21 giugno 1971, n. 816, e 11 dicembre 1985, n. 765. E' percio' ragionevole che il trasporto della merce si consideri effettuato nell'interesse, e quindi a rischio, del compratore, il quale puo' anche indicare a quale vettore o spedizioniere la merce debba essere rimessa. Ne', d'altra parte, puo' essere utilmente invocato, quale elemento di comparazione, il principio della responsabilita' del debitore che nell'adempimento si avvale dell'opera di terzi (art. 1228 cod. civ.). (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1510, secondo comma, cod. civ.).

Parametri costituzionali

SENT. 465/92 B - VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - ADEMPIMENTO LIBERATORIO DELL'OBBLIGO DI CONSEGNA A CARICO DEL VENDITORE CON LA SEMPLICE CONSEGNA DELLA MERCE AL VETTORE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PER CUI L'INIZIATIVA ECONOMICA NON PUO' SVOLGERSI IN CONTRASTO CON L'UTILITA' SOCIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

L'art. 1510, secondo comma, cod. civ., prevedente il trasferimento del rischio dal venditore al compratore con la consegna della merce al vettore, non e' in contrasto con il principio della "utilita' sociale" della iniziativa economico-privata, trattandosi di disposizione rientrante nella sfera di discrezionale apprezzamento del legislatore, che ha dettato una regola destinata a valere in mancanza di diversa previsione delle parti, o di uso contrario, senza che ne risultino lesi interessi generali, peraltro non puntualmente prospettati dal giudice rimettente. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 41 Cost. della questione di legittimita' costituzionale all'art. 1510, secondo comma, cod. civ.).

Parametri costituzionali