Pronuncia 73/1958
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1490, in relazione all'art. 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230, promosso con ordinanza 22 giugno 1957 emessa dalla Corte suprema di cassazione nel procedimento civile vertente tra Boscarelli Pasquale, Michele e Rosario e l'Opera per la valorizzazione della Sila, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 7 settembre 1957 ed iscritta al n. 74 del Registro ordinanze 1957. Udita nell'udienza pubblica del 5 novembre 1958 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio; uditi l'avv. Cesare Tumedei per i Boscarellli, e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò per l'Opera per la valorizzazione della Sila.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza delle Sezioni unite della Corte di cassazione in data 22 giugno 1957 sulla legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1951, n. 1490, in relazione all'art. 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1958. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
Relatore: Giuseppe Castelli Avolio
Data deposito: Sat Dec 06 1958 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AZZARITI
Massime
SENT. 73/58 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' GIA' DECISA - RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE - NUOVI PROFILI - DECISIONE CON SENTENZA.
Parametri costituzionali
- legge-Art. 26
- norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)-Art. 9
SENT. 73/58 B. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - LEGGE 12 MAGGIO 1950 N. 230, ART. 27: EFFICACIA DELLE DONAZIONI IN CONTEMPLAZIONE DI MATRIMONIO POSTERIORI AL PRIMO GENNAIO 1948 - INQUADRAMENTO NELL'IPOTESI TIPICA DELLE DONAZIONI OBNUZIALI DI CUI ALL'ART. 785 COD. CIV. - D.P.R. 24 DICEMBRE 1951 N. 1490 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art.
- legge-Art.
- codice civile-Art. 785