Pronuncia 73/1958

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1490, in relazione all'art. 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230, promosso con ordinanza 22 giugno 1957 emessa dalla Corte suprema di cassazione nel procedimento civile vertente tra Boscarelli Pasquale, Michele e Rosario e l'Opera per la valorizzazione della Sila, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 7 settembre 1957 ed iscritta al n. 74 del Registro ordinanze 1957. Udita nell'udienza pubblica del 5 novembre 1958 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio; uditi l'avv. Cesare Tumedei per i Boscarellli, e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò per l'Opera per la valorizzazione della Sila.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza delle Sezioni unite della Corte di cassazione in data 22 giugno 1957 sulla legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1951, n. 1490, in relazione all'art. 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1958. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

Relatore: Giuseppe Castelli Avolio

Data deposito: Sat Dec 06 1958 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AZZARITI

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Massime

SENT. 73/58 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' GIA' DECISA - RIPROPOSIZIONE DELLA QUESTIONE - NUOVI PROFILI - DECISIONE CON SENTENZA.

La Corte costituzionale decide con sentenza la questione di legittimita' gia' esaminata, quando la questione medesima e' prospettata sotto nuovi profili e in termini diversi.

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 26
  • norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)-Art. 9

SENT. 73/58 B. RIFORMA FONDIARIA E AGRARIA - LEGGE 12 MAGGIO 1950 N. 230, ART. 27: EFFICACIA DELLE DONAZIONI IN CONTEMPLAZIONE DI MATRIMONIO POSTERIORI AL PRIMO GENNAIO 1948 - INQUADRAMENTO NELL'IPOTESI TIPICA DELLE DONAZIONI OBNUZIALI DI CUI ALL'ART. 785 COD. CIV. - D.P.R. 24 DICEMBRE 1951 N. 1490 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La esistenza, nel nostro ordinamento giuridico, di varie forme di liberta' a favore del matrimonio non vale ad escludere l'esistenza di una forma tipica di donazione obnuziale, che resta quella di cui all'art. 785 Cod. civ. per la compiuta definizione che la norma stessa ne da', sia come concetto che come disciplina. Pertanto le donazioni "in contemplazione di matrimonio" di cui all'art. 27 della legge 12 maggio 1950 n. 230 devono essere inquadrate nell'ipotesi tipica delle donazioni in riguardo ad un determinato futuro matrimonio regolata dall'art. 785 Cod. civ.. Di conseguenza e' infondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 24 dicembre 1951 n. 1490 sollevata in relazione all'art. 27 della citata legge n. 230 e all'art. 76 della Costituzione. (Specie in cui nell'atto di donazione mancava ogni riferimento ad un matrimonio determinato e futuro, sia pure desumibile aliunde).

Norme citate

SENT. 73/58 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - QUESTIONE SUBORDINATA NON ESAMINATA E NON RIMESSA ALLA CORTE - NON PUO' PRENDERSI IN ESAME.

La Corte restituisce gli atti al giudice a quo solo quando sulla questione prospettata l'autorita' giurisdizionale abbia omesso di compiere esaurientemente l'esame della rilevanza di essa rispetto alla controversia principale, ma non quando abbia completamente omesso tale esame e non abbia rinviato la questione alla Corte. (Specie in cui il giudice a quo aveva rinviato alla Corte costituzionale una sola questione, ritenendo l'altra questione proposta subordinata alla prima e quindi assorbita).