Pronuncia 296/1990
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi quinto e settimo, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 ("Ordinamento interno dei servizi ospedalieri"), e dell'art. 29, commi secondo e terzo, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 ("Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali") promossi con quattro ordinanze emesse il 10 aprile 1989 e il 9 giugno 1989 dal Consiglio di Stato, il 13 ottobre 1989 (n. 2 ordinanze) dal T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, iscritte rispettivamente ai nn. 58, 86, 88 e 89 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 8 e 10, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di costituzione di Ceccarini Ettore e gli atti d'intervento di Pecoraro Nicolino nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Uditi l'avv. Domenico Arlini per Ceccarini Ettore e l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 ("Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali"), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia con le ordinanze indicate in epigrafe; Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, quinto e settimo comma, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 ("Ordinamento interno dei servizi ospedalieri") e dell'art. 29, terzo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979 citato, sollevata dai giudici sopraddetti con le medesime ordinanze. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Relatore: Luigi Mengoni
Data deposito: Tue Jun 19 1990 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: SAJA
Massime
SENT. 296/90 A. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE MEDICO DELLE UU.SS.LL. - AIUTO O ASSISTENTE OSPEDALIERO - MANSIONI RISPETTIVAMENTE DI PRIMARIO O DI AIUTO - ESERCIZIO OLTRE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI IN CASO DI DISPONIBILITA' O VACANZA DEL POSTO - MAGGIORAZIONE DI RETRIBUZIONE - ASSERITA ESCLUSIONE - CONSEGUENTE PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA GIUSTA RETRIBUZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 7, comma 5
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 7, comma 7
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 29, comma 3
Parametri costituzionali
SENT. 296/90 B. RETRIBUZIONE (DIRITTO ALLA) - PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DEL CODICE CIVILE - APPLICABILITA' - PRESUPPOSTI - LICEITA' DEL LAVORO PRESTATO - CIRCOSTANZE IN CUI SUSSISTE.
Parametri costituzionali
SENT. 296/90 C. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE MEDICO DELLE UU.SS.LL. - AIUTO O ASSISTENTE OSPEDALIERO - MANSIONI RISPETTIVAMENTE DI PRIMARIO O DI AIUTO - ESERCIZIO OLTRE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI IN CASO DI DISPONIBILITA' O VACANZA DEL POSTO - MAGGIORAZIONE DI RETRIBUZIONE - ASSUNTA ESCLUSIONE - CONSEGUENTE PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA GIUSTA RETRIBUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 29, comma 2