Pronuncia 296/1990

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi quinto e settimo, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 ("Ordinamento interno dei servizi ospedalieri"), e dell'art. 29, commi secondo e terzo, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 ("Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali") promossi con quattro ordinanze emesse il 10 aprile 1989 e il 9 giugno 1989 dal Consiglio di Stato, il 13 ottobre 1989 (n. 2 ordinanze) dal T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia, iscritte rispettivamente ai nn. 58, 86, 88 e 89 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 8 e 10, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di costituzione di Ceccarini Ettore e gli atti d'intervento di Pecoraro Nicolino nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Uditi l'avv. Domenico Arlini per Ceccarini Ettore e l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 ("Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali"), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dal Consiglio di Stato e dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia con le ordinanze indicate in epigrafe; Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, quinto e settimo comma, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 ("Ordinamento interno dei servizi ospedalieri") e dell'art. 29, terzo comma, del d.P.R. n. 761 del 1979 citato, sollevata dai giudici sopraddetti con le medesime ordinanze. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 giugno 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Luigi Mengoni

Data deposito: Tue Jun 19 1990 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 296/90 A. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE MEDICO DELLE UU.SS.LL. - AIUTO O ASSISTENTE OSPEDALIERO - MANSIONI RISPETTIVAMENTE DI PRIMARIO O DI AIUTO - ESERCIZIO OLTRE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI IN CASO DI DISPONIBILITA' O VACANZA DEL POSTO - MAGGIORAZIONE DI RETRIBUZIONE - ASSERITA ESCLUSIONE - CONSEGUENTE PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA GIUSTA RETRIBUZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.

Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, quinto e settimo comma, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 e dell'art. 29, terzo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 - sollevata in riferimento all'art. 36 Cost. - trattandosi di norme riguardanti - nell'ambito del personale delle UU.SS.LL., medico e non medico - la sostituzione vicaria del titolare assente per malattia, congedo, motivi di famiglia o non disponibile in caso di urgenza, da parte del titolare di una posizione funzionale inferiore nell'esercizio dei propri ordinari compiti, eppercio' estranee alla questione sollevata.

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 7, comma 5
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 7, comma 7
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 29, comma 3

Parametri costituzionali

SENT. 296/90 B. RETRIBUZIONE (DIRITTO ALLA) - PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DEL CODICE CIVILE - APPLICABILITA' - PRESUPPOSTI - LICEITA' DEL LAVORO PRESTATO - CIRCOSTANZE IN CUI SUSSISTE.

Nel sancire il diritto alla retribuzione, l'art. 36 Cost. presuppone la liceita' del lavoro prestato. Peraltro, come anche riconosce la Cassazione (Sez. un. civ. n. 1609 del 1976) l'illiceita' che, ai sensi dell'art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro non puo' ravvisarsi nella violazione della mera ristretta legalita', ma nel contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento. Deve trattarsi, cioe', dell'illiceita' in senso forte (illiceita' della causa) prevista dall'art. 1343 cod. civ., non semplicemente dell'illegalita' che invalida il negozio o l'atto costitutivo del rapporto a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ..

Parametri costituzionali

SENT. 296/90 C. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE MEDICO DELLE UU.SS.LL. - AIUTO O ASSISTENTE OSPEDALIERO - MANSIONI RISPETTIVAMENTE DI PRIMARIO O DI AIUTO - ESERCIZIO OLTRE IL TERMINE DI SESSANTA GIORNI IN CASO DI DISPONIBILITA' O VACANZA DEL POSTO - MAGGIORAZIONE DI RETRIBUZIONE - ASSUNTA ESCLUSIONE - CONSEGUENTE PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA GIUSTA RETRIBUZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Come gia' precisato dalla Corte, l'art. 29, secondo comma, d.P.R. n. 761 del 1979, esclude il diritto dell'aiuto o dell'assistente ospedaliero a variazioni del trattamento economico solo se l'assegnazione temporanea alle mansioni superiori (rispettivamente: di primario e di aiuto) sia contenuta entro il periodo di sessanta giorni nell'anno solare, con conseguente spettanza del diritto stesso in caso di superamento di tale limite temporale. La sostituzione vicaria prodotta oltre detto termine, in ragione della sua liceita' (v. massima B) e' infatti tutelabile in via di applicazione diretta dell'art. 36, primo comma, Cost. sulla base dell'art. 2126, primo comma, cod. civ. non rilevando, a tali fini, la mancanza di un atto formale di preposizione alle funzioni superiori. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 29, secondo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, sollevata in riferimento all'art. 36 Cost.). - S n. 57/1989

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 29, comma 2

Parametri costituzionali