Articolo 277 - CODICE PROCEDURA CIVILE
Massime della Corte Costituzionale
Pronuncia 76/1981Depositata il 26/05/1981
La disposizione impugnata - censurata in quanto non prevede la svalutazione monetaria quale componente della condanna - e' una norma di carattere generale che si limita a porre il principio secondo il quale il Collegio, di regola, deve decidere, provvedendo sul merito, tutte le questioni della causa e definire il giudizio. Detto principio non puo' ovviamente venire in considerazione in una ipotesi come quella in esame, avente ad oggetto i criteri di liquidazione delle somme pretese dall'INAIL in via surrogatoria nei confronti del responsabile del danno per il recupero delle spese di spedalita' e dell'indennita' temporanea corrisposte al danneggiato; percio' e' chiaro che l'articolo impugnato non puo' trovare applicazione nella specie. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 277, c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 277
Parametri costituzionali
Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.