Articolo 277 - CODICE PROCEDURA CIVILE

. (Pronuncia sul merito). Il collegio nel deliberare sul merito deve decidere tutte le domande proposte e le relative eccezioni, definendo il giudizio. Tuttavia il collegio, anche quando il giudice istruttore gli ha rimesso la causa a norma dell'articolo 187 primo comma, puo' limitare la decisione ad alcune domande, se riconosce che per esse soltanto non sia necessaria un'ulteriore istruzione, e se la loro sollecita definizione e' di interesse apprezzabile per la parte che ne ha fatto istanza.
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Massime della Corte Costituzionale

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Pronuncia 76/1981Depositata il 26/05/1981

SENT. 76/81 A. PROCEDIMENTO CIVILE - SENTENZA CIVILE - CONDANNA AI DANNI - MANCATA PREVISIONE DELLA SVALUTAZIONE MONETARIA QUALE COMPONENTE DELLA CONDANNA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA, NON POTENDO LA NORMA IMPUGNATA TROVARE APPLICAZIONE NEL GIUDIZIO A QUO.

La disposizione impugnata - censurata in quanto non prevede la svalutazione monetaria quale componente della condanna - e' una norma di carattere generale che si limita a porre il principio secondo il quale il Collegio, di regola, deve decidere, provvedendo sul merito, tutte le questioni della causa e definire il giudizio. Detto principio non puo' ovviamente venire in considerazione in una ipotesi come quella in esame, avente ad oggetto i criteri di liquidazione delle somme pretese dall'INAIL in via surrogatoria nei confronti del responsabile del danno per il recupero delle spese di spedalita' e dell'indennita' temporanea corrisposte al danneggiato; percio' e' chiaro che l'articolo impugnato non puo' trovare applicazione nella specie. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 277, c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Norme citate

  • codice di procedura civile-Art. 277

Parametri costituzionali

Testo dell'articolo aggiornato secondo le disposizioni legislative vigenti.