Articolo 763 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Provvedimento di rimozione).
La rimozione dei sigilli e' ordinata con decreto dal giudice ((di pace)) su istanza di alcuna delle persone indicate nell'articolo 753 numeri 1, 2 e 4. (88) (90) ((155))
((160))
Nei casi previsti nell'articolo 754 puo' essere ordinata anche d'ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai numeri 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall'inventario.
L'istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.
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