Articolo 782 - CODICE PROCEDURA CIVILE
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(Vigilanza del giudice). (88) ((90))
L'amministrazione del curatore si svolge sotto la vigilanza del giudice. Questi, quando lo crede opportuno, puo' prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e puo' in ogni tempo revocare o sostituire il curatore. (88) ((90))
Gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice. (88) ((90))
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