Articolo 183-ter - CODICE PROCEDURA CIVILE
(Ordinanza di accoglimento della domanda).
Nelle controversie di competenza del tribunale aventi ad oggetto diritti disponibili il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado puo' pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda quando i fatti costitutivi sono provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate.
In caso di pluralita' di domande l'ordinanza puo' essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte.
L'ordinanza di accoglimento e' provvisoriamente esecutiva, e' reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, ne' la sua autorita' puo' essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.
L'ordinanza di cui al secondo comma, se non e' reclamata o se il reclamo e' respinto, ((definisce il giudizio, non e' ulteriormente impugnabile e costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale)). ((178))
In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata. (171) (173)
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